Inammissibile il ricorso su autorizzazione paesaggistica non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. III n. 35403 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per un intervento edilizio è inammissibile quando la relativa questione non sia stata dedotta nei motivi di appello. Il giudice di legittimità non può esaminare censure che introducano per la prima volta nel giudizio un tema non sottoposto al giudice di merito. La verifica circa la sussistenza del reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 presuppone l’accertamento, già compiuto nei gradi di merito, dell’assenza del titolo abilitativo paesaggistico. La doglianza sulla qualificazione dell’opera secondo il d.P.R. n. 31 del 2017 non può supplire alla mancata deduzione della questione in appello.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 44, comma 1 lett. c), e comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, e art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato pannelli sovrastanti una preesistente recinzione in muratura, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 18/02/2026, ha riformato la condanna: ha assolto l’imputata dal reato edilizio, ritenendo l’intervento non soggetto a permesso di costruire, e ha dichiarato la non punibilità per la residua imputazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La ricorrente ha impugnato questa decisione davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, con cui la ricorrente contesta la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, è inammissibile anzitutto perché non dedotto in appello. La questione viene introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, e ciò ne preclude l’esame.
Solo per completezza, la Corte osserva che la Corte salentina, nel concludere per la configurabilità del reato di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, aveva richiamato le dichiarazioni del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, che aveva riferito della necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per l’intervento contestato.
Tali conclusioni appaiono riconducibili al fatto che l’intervento sulla preesistente recinzione in muratura era pacificamente consistito nella messa in opera di pannelli. La Corte non entra nel merito delle ulteriori censure, assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo. Il ricorso è complessivamente respinto.
Nota: il testo del provvedimento risulta troncato dopo il primo paragrafo del “Considerato in diritto”. La motivazione sopra riportata si limita a quanto effettivamente presente nel testo, senza integrazioni.
Nota della Redazione
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