Revisione prezzi: illegittimo il diniego fondato su gara successiva non comparabile (TAR Campania n. 661 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi dei contratti di appalto ad esecuzione continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 impone all’amministrazione un’istruttoria adeguata volta a contemperare l’interesse pubblico e quello dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. Il diniego di revisione è illegittimo per eccesso di potere e irragionevolezza tecnica quando assume quale parametro la remuneratività del prezzo il costo orario di un appalto aggiudicato a valle di una gara successiva, strutturalmente diversa per oggetto, lotti, numero di ore e contesto produttivo. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non si esaurisce in un controllo formale, ma investe l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio adoperato e procedimento applicativo. Il vizio di elusione del giudicato, ove il nuovo provvedimento sia sganciato dalle prescrizioni conformative, deve essere fatto valere con l’ordinario ricorso di cognizione e non nel giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Una società cooperativa, affidataria dal 2014 del servizio di ausiliariato, logistica e supporto alle attività sanitarie presso i presidi ospedalieri di un’azienda sanitaria locale, ha chiesto la revisione del corrispettivo contrattuale per la sopravvenuta variazione dei costi dei fattori produttivi. Dopo una prima richiesta e una successiva vicenda contenziosa, la sentenza n. 5051/2024 del Consiglio di Stato aveva annullato il diniego opposto dall’azienda.

In sede di riedizione del potere, l’amministrazione ha adottato la deliberazione n. 738 del 15 maggio 2025, con cui ha nuovamente rigettato l’istanza. Il provvedimento ha assunto quale dato comparativo il costo orario di un appalto aggiudicato nel 2023, a valle di una gara indetta nel 2019, ritenendo remunerativo il prezzo offerto dall’impresa nella precedente gara del 2011. La società ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, l’elusione del giudicato e i vizi di motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, secondo cui la delibera sarebbe stata già impugnata con ricorso per ottemperanza davanti al Consiglio di Stato. Il Tribunale richiama il principio per cui l’elusione del giudicato è configurabile soltanto quando dal giudicato discenda un obbligo puntuale, privo di margini di discrezionalità. Se residuano spazi di valutazione e l’amministrazione esterna motivi ulteriori e diversi, il nuovo atto, pur successivo al giudicato, è soggetto all’ordinario regime di impugnazione.

Nella specie, non essendo derivato dal giudicato di annullamento un obbligo puntuale in capo all’azienda, la ricorrente ha correttamente proposto un autonomo ricorso di cognizione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che contesta la violazione del giudicato, rientrante nella competenza funzionale del giudice di appello, che si è già pronunciato con la sentenza n. 9638/2025.

Nel merito del primo motivo, il Tribunale ricostruisce la funzione dell’istituto. La revisione prezzi è rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto, posto a tutela tanto dell’interesse pubblico alla qualità delle prestazioni quanto dell’interesse dell’impresa a non subire alterazioni del sinallagma. L’inserzione della clausola revisionale non comporta però un automatico aggiornamento del corrispettivo: impone all’amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori, mediante un potere di carattere tecnico-discrezionale.

Quanto al perimetro del sindacato, il Collegio ribadisce che la discrezionalità tecnica è sindacabile non solo in via formale, ma anche verificando direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche. La cognizione del giudice si estende dall’atto al rapporto, poiché in materia di revisione la controversia appartiene per intero alla fase esecutiva del contratto.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ravvisa i denunciati vizi di motivazione e istruttoria. Il diniego fonda la valutazione di remuneratività del prezzo offerto in gara nel 2011 sul costo orario di un appalto aggiudicato nel 2023, senza considerare le differenze strutturali tra i due contratti — oggetto, articolazione in lotti, numero di ore, contesto produttivo e organizzativo — e la distanza temporale di otto anni. Le differenze ontologiche tra i contratti non consentono di assumere il costo del nuovo appalto quale parametro comparativo, né di apprezzare gli incrementi dei costi nel periodo considerato.

Il ricorso è pertanto accolto e il diniego annullato, fatta salva l’ulteriore attività dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. È accolta, per quanto di ragione, anche la domanda di accertamento della pretesa al compenso revisionale. Le spese sono integralmente compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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