Illegittima l’applicazione retroattiva della legge regionale che rende non idonee le aree per impianti fotovoltaici (TAR Sardegna n. 339 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’ordine di cessazione dei lavori relativo a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, emanato in applicazione di una legge regionale che individui aree non idonee in violazione dei principi fondamentali statali in materia energetica. L’inidoneità delle aree, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico, né può operare retroattivamente, travolgendo provvedimenti autorizzatori già rilasciati. La disposizione che priva di efficacia i titoli abilitativi preesistenti contrasta con i principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica, nonché con i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle energie rinnovabili.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, con determinazione del SUAPE del Comune di Tempio Pausania, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola. Successivamente, in forza della l.r. Sardegna n. 20/2024, il Comune aveva comunicato all’interessata che l’area era da ritenersi non idonea e, quindi, aveva ordinato la cessazione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.
La società aveva impugnato l’ordine di cessazione, deducendo l’illegittimità costituzionale della normativa regionale, in quanto idonea a vanificare un titolo autorizzatorio già rilasciato. Il giudizio era stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla predetta legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di illegittimità costituzionale proposte avverso la l.r. n. 20/2024, che costituiva l’unica base normativa del provvedimento impugnato. Il giudice amministrativo ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale per contrasto con l’art. 117 Cost. e con i parametri interposti, tra cui i principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE.
In particolare, è stato evidenziato che il potere delle regioni di individuare le aree non idonee non può risolversi in un divieto assoluto e aprioristico, che ostacolerebbe lo sviluppo delle energie rinnovabili. La scelta del legislatore regionale è stata ritenuta in contrasto con i principi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti rinnovabili, che si impongono come limite alle competenze legislative residuali delle regioni a statuto speciale.
La Corte ha inoltre censurato la disposizione che rendeva privi di efficacia i provvedimenti autorizzatori già emanati per impianti in aree successivamente classificate come non idonee. Tale previsione è stata ritenuta lesiva del legittimo affidamento degli operatori e della libertà di iniziativa economica, non essendo sorretta da ragioni di carattere tecnico o scientifico e non potendo trovare giustificazione nella sola mancata modificazione irreversibile dei luoghi.
Il Collegio, quindi, ha annullato gli atti impugnati, in quanto fondati su una normativa dichiarata costituzionalmente illegittima. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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