Autorizzazione paesaggistica non è divieto assoluto ma richiede valutazione ponderata (TAR Veneto n. 58 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico posto su un ampio territorio non comporta un divieto assoluto di edificazione, ma impone alle amministrazioni preposte un esame istruttorio particolarmente accurato, volto a verificare in concreto l’incidenza dell’intervento sul quadro naturale tutelato. La valutazione deve tenere conto della specificità dei luoghi e dei fenomeni di antropizzazione già intervenuti, valorizzando la spontanea fusione dell’opera della natura con quella dell’uomo richiamata dal decreto di vincolo. Sono pertanto illegittimi, per eccesso di potere e difetto di motivazione, il diniego e i pareri presupposti fondati su espressioni generiche, apodittiche e su un’istruttoria approssimativa, che non rendano ragione del contrasto dell’opera con le ragioni di tutela. La tutela del paesaggio non coincide con la sua statica conservazione, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione.
Il Fatto
Un’azienda agricola, dedita alla produzione di uve, ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per realizzare un annesso rustico adibito a ricovero di attrezzi agricoli e appassimento delle uve, con un piano interrato e un unico piano fuori terra. L’area ricade nel territorio tutelato dal d.m. 23 maggio 1957, che ha impresso il vincolo sull’intero comprensorio della Valpolicella.
La Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere negativo e la Soprintendenza ha emesso un preavviso di diniego, poi sostituito da un secondo, riferendosi anche a opere inesistenti quali piscina e pergolato. Dopo che l’azienda ha trasmesso un progetto modificato, le amministrazioni sono rimaste silenti. Il Comune ha poi adottato il diniego espresso solo a seguito del ricorso avverso il silenzio, poi dichiarato improcedibile. Il provvedimento e i pareri presupposti sono stati impugnati davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla natura plurimotivata dell’atto, ha osservato che i pareri e il diniego sono stati costruiti considerando l’intervento nel suo complesso e che la critica dell’amministrazione ha carattere unitario. Quanto al preteso sconfinamento nel merito, ha rilevato che la contestazione è ancorata alla violazione dei criteri usati per esprimere i pareri, attraverso un’istruttoria ritenuta errata e fondata su erronei presupposti di fatto.
Sul merito, il giudice ha richiamato il d.m. 23 maggio 1957, che nel preambolo esalta il grande valore estetico e tradizionale di un territorio derivante dalla fusione tra natura e opera dell’uomo. Da ciò discende che l’edificazione legata al settore agricolo deve essere valutata con il massimo rigore, cercando di conciliare la salvaguardia del paesaggio e il sostegno all’attività economica agricola. Gli stessi vigneti che connotano la bellezza panoramica — osserva il Tribunale — esistono grazie all’azione dell’uomo, che ne ha predisposto le strutture necessarie.
La valutazione delle amministrazioni è risultata invece scarsamente ponderata. Il primo parere della Commissione indica l’area come ubicata “sulla sommità di una collina”, rivelando un’approssimazione nell’istruttoria; il secondo usa l’aggettivo “importante” a proposito della conformazione volumetrica, espressione sintomatica di una motivazione generica e stereotipata. Parimenti censurabile è la posizione della Soprintendenza, che ha dapprima richiamato opere mai proposte e poi è rimasta silente sulla nuova proposta progettuale, nonostante l’avesse sollecitata.
Il Tribunale ha quindi richiamato l’insegnamento secondo cui la tutela del paesaggio non coincide con la statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione, e il principio di buon andamento ex art. 97 Cost., che impone l’adozione tempestiva del provvedimento. Ha inoltre rilevato il contrasto con le altre edificazioni residenziali assentite dal Comune, non riconducibili alle attività agricole tipiche dell’area. Infine, ha segnalato la mancata solerzia nella conclusione del procedimento, richiamando l’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990 in tema di responsabilità del funzionario inadempiente. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati, condanna alle spese e trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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