La sospensione disciplinare del militare prevale sulle frasi ingiuriose in servizio (TAR Lazio n. 6207 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 sancisce il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e processo penale, consentendo all’amministrazione di avviare e concludere il primo anche in pendenza del secondo. La sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare, prevista dal terzo periodo della medesima disposizione, costituisce ipotesi di stretta interpretazione e ricorre solo quando gli atti o i comportamenti del militare siano stati posti in essere “nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”. Ne consegue che la condotta ingiuriosa rivolta al superiore gerarchico, ancorché realizzata in occasione del servizio, non è riconducibile all’adempimento di doveri d’ufficio e non impone la sospensione del procedimento disciplinare. La sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non costituisce assoluzione piena e non obbliga l’amministrazione alla riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 1393, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Un Maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione di Roma Trullo, aveva impugnato il decreto con cui l’Amministrazione, in considerazione della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di “insubordinazione con ingiuria aggravata continuata” ed esaminati gli atti dell’inchiesta formale, aveva disposto la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per tre mesi ai sensi dell’art. 1357, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010. La condotta contestata consisteva nell’aver rivolto frasi offensive al proprio temporaneo superiore gerarchico, anche alla presenza di militari inferiori in grado, durante discussioni per ragioni di servizio.
Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil., sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in ragione della pendenza del processo penale, e lamentava il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione. Successivamente, il Tribunale Militare aveva assolto il militare per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, esaminando prioritariamente il motivo relativo alla dedotta violazione dell’art. 1393 cod. ord. mil. Il Collegio ha chiarito che l’obbligo di sospendere il procedimento disciplinare già avviato, previsto dal terzo periodo del comma 1, sussiste solo quando i fatti contestati siano stati commessi dal militare “nello svolgimento delle proprie funzioni” e “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza ha evidenziato che tale ipotesi costituisce un’eccezione di natura vincolata alla regola generale dell’autonomia, volta a evitare che l’amministrazione giustifichi condotte illecite riconducendole al dovere d’ufficio.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto evidente che l’aver rivolto frasi ingiuriose al superiore gerarchico non possa considerarsi comportamento posto in essere nell’adempimento di un obbligo o nei doveri di servizio, escludendo quindi l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare.
Quanto alla sentenza penale di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il TAR ha precisato che l’art. 131-bis c.p. non configura una vera e propria assoluzione, ma postula l’accertamento dell’illecito penale e la responsabilità dell’imputato. Ne deriva che l’Amministrazione non era tenuta a riaprire il procedimento disciplinare in senso favorevole al militare ai sensi dell’art. 1393, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010.
Con riferimento ai motivi concernenti la motivazione e la proporzionalità della sanzione, il Collegio ha rammentato che le valutazioni dell’Amministrazione in materia disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice, salvo travisamento dei fatti o evidente irrazionalità. La condotta ingiuriosa, sia pur non integrante una lesione dell’immagine esterna dell’Istituzione, è stata ritenuta lesiva della dignità personale di un militare, con conseguente infondatezza delle censure relative alla qualificazione della sanzione.
Infine, il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione chiarito che la successiva nota non intendeva disporre il ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, ma solo evidenziare l’assenza dei presupposti per la riapertura del procedimento disciplinare.
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Nota della Redazione
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