Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per rinuncia all’impugnativa (TAR Puglia n. 260 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla definizione del giudizio, intervenuta prima dell’udienza di discussione, integra una causa di sopravvenuto difetto di interesse che impone al giudice amministrativo di dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. La definizione in rito prescinde dall’esame del merito della controversia e non presuppone una formale rinuncia all’atto introduttivo, essendo sufficiente la manifestazione univoca dell’cessazione dell’interesse strumentale alla decisione. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta tenuto conto della peculiarità e della complessità in fatto della vicenda.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 345 del 20 marzo 2023, con la quale era stato disposto il riconoscimento definitivo del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità del Vino di Puglia” ai sensi della legge regionale n. 23/2007, in seguito alla precedente D.G.R. n. 1086 del 15 novembre 2021. Avverso tale atto e gli atti connessi, la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, chiedendone l’annullamento.

Si erano costituiti in giudizio la Regione Puglia, l’Università degli Studi di Lecce e il soggetto controinteressato, tutti chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, con memoria depositata il 4 febbraio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 4 febbraio 2026, rilevando come la dichiarazione ivi contenuta — di non aver più interesse al ricorso — fosse univoca nel senso della cessazione della necessità di una decisione nel merito. Tale manifestazione, pur non configurandosi formalmente come rinuncia all’atto introduttivo, ha determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio.

La fattispecie è stata pertanto ricondotta all’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, espressamente contemplata dall’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. Ne è derivato l’assorbimento di ogni questione di merito, senza che alcuna statuizione fosse resa sulla fondatezza delle censure dedotte avverso la deliberazione impugnata.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità del caso concreto e la complessità in fatto della controversia, circostanze che giustificano la deroga al principio di soccombenza virtuale. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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