Ottemperanza alla sentenza lavoro e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 849 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. In caso di ulteriore inerzia può nominare commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza riconoscere alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per taluni anni scolastici, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme oltre interessi.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, i docenti hanno chiesto al TAR Sicilia di dare esecuzione al titolo, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, la sentenza azionata risulta tale da attestazione acquisita agli atti. Quanto al termine dilatorio, è decorso inutilmente quello di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha nominato commissario il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso. La scelta si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, che, pur dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è riferibile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio ha richiamato in tal senso una pluralità di precedenti amministrativi.

Il Tribunale ha inoltre precisato, da un lato, che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; dall’altro, che il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo per gli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti applicando analogicamente i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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