Autorizzazioni contingentate e protocollo tecnico imposto al prestatore uscente (TAR Liguria n. 422 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando un ente pubblico subordina l’accesso a un’attività di servizio a un regime autorizzativo e il numero delle autorizzazioni è contingentato per scarsità delle risorse naturali, la selezione tra i candidati deve avvenire su criteri oggettivi, non discriminatori, chiari, trasparenti e resi pubblici preventivamente, senza rinnovo automatico né vantaggi per il prestatore uscente, in applicazione dell’art. 12, comma 2, della Direttiva 2006/123/CE e degli artt. 97 e 3 Cost. È illegittimo il disciplinare che impone ai soli operatori già autorizzati la sottoscrizione di un protocollo tecnico di intesa per l’adeguamento futuro delle motorizzazioni, quale condizione per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni: si tratta di una dichiarazione di intenti pro futuro, non di un requisito di partecipazione certo, predeterminato e verificabile. Sono parimenti irragionevoli e discriminatorie le deroghe al divieto di navigazione a motore endotermico nell’area di speciale tutela, ove accordate a categorie di soggetti che perseguono finalità diportistiche e ricreative analoghe a quelle degli operatori commerciali.
Il Fatto
Alcune imprese titolari di ormeggio e di autorizzazione all’esercizio del noleggio di unità da diporto all’interno dell’Area Marina Protetta “Cinque Terre” impugnano il disciplinare integrativo approvato per l’anno 2024, la determina dirigenziale che ha approvato la procedura di assegnazione delle autorizzazioni e il protocollo tecnico di intesa valido per il triennio 2025/2027.
Il nuovo disciplinare ha istituito, nella zona C dell’AMP, un’area di speciale tutela per la mitigazione degli impatti acustici sulla fauna ittica, con divieto di navigazione a motore endotermico a decorrere dall’entrata in vigore del disciplinare 2025. Per l’anno 2024, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di un protocollo tecnico con l’Ente Gestore, recante l’impegno all’adeguamento delle motorizzazioni nel triennio successivo. Le ricorrenti hanno partecipato alla procedura e sottoscritto il protocollo con espressa riserva di impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per difetto di interesse. La sottoscrizione del protocollo costituiva condicio sine qua non per l’ottenimento dell’autorizzazione, in una procedura automatizzata che non consentiva l’apposizione di riserve al modulo predisposto dall’Ente. Il conseguimento dell’autorizzazione 2024, con la facoltà di rinnovo per due annualità previa verifica del mantenimento dei requisiti, giustifica il permanere dell’interesse a contestare le regole di navigazione valevoli dal 2025.
Nel merito, il TAR non contesta la facoltà discrezionale dell’Ente Parco di delimitare un’area di tutela speciale e di perseguire progressivamente la navigazione elettrica. Il punto è il metodo di selezione: in presenza di un numero limitato di autorizzazioni, i criteri devono essere oggettivi, trasparenti e preventivamente pubblici, in forza dell’art. 97 Cost. e dei principi di derivazione comunitaria in materia di servizi.
Da un lato, risultano irragionevoli e discriminatorie le deroghe disposte dall’art. 3-bis, comma 2, lett. g) del disciplinare, che consentono la navigazione a motore endotermico a unità di linea, pesca professionale e diportisti residenti nell’AMP. Non si comprende perché la finalità di mitigazione acustica imponga il divieto agli operatori commerciali del noleggio e non ai residenti che navigano per finalità parimenti diportistiche e ricreative.
Dall’altro, e soprattutto, la preventiva sottoscrizione del protocollo tecnico non costituisce un criterio di valutazione certo, oggettivo e preventivo, tanto più se imposta al prestatore uscente come requisito per il rinnovo. Le progressive limitazioni della navigazione avrebbero dovuto operare come requisiti di partecipazione già in possesso, oppure come parametri di preferenza legati a punteggi, lasciando insiders e outsiders su un piano di parità nelle condizioni di partenza.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti della motivazione e condanna dell’Ente Parco al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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