Ottemperanza inibita per credito rientrante nella massa passiva del dissesto (TAR Sicilia n. 1586 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di titolo giurisdizionale nei confronti di ente locale dichiarato dissestato, l’individuazione del fatto generatore del credito costituisce il criterio per stabilire se la posta passiva rientri nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Irrilevante è, a tal fine, che la singola prestazione esecutiva sia stata resa in data successiva al termine fissato per l’imputazione dei debiti alla massa passiva, quando essa costituisca atto di gestione di un rapporto sorto anteriormente. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti di competenza dell’organo straordinario. Il principio della par condicio creditorum inibisce anche il ricorso di ottemperanza, quale misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore, che va pertanto dichiarato inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, non opposto e notificato all’Amministrazione. Il Comune aveva riconosciuto il debito fuori bilancio per l’importo di euro 7.125,19, indirizzando però la nota alla Commissione straordinaria di liquidazione. Secondo la ricorrente il credito derivava da un servizio straordinario di fornitura eseguito su richiesta dell’Ente nei mesi di gennaio e febbraio 2019, con emissione di due fatture, e dunque restava estraneo alla competenza dell’organo straordinario, cui spetta l’estinzione delle passività sorte sino al 31/12/2018.

Il Comune eccepiva che il fatto genetico del credito era costituito da una determina del 2017, con cui la ricorrente aveva ricevuto l’incarico di fornire panini imbottiti in occasione degli sbarchi dei migranti. La fornitura del 2019 costituiva, ad avviso dell’Ente, esecuzione della prevista fornitura non ancora esaurita. La ricorrente replicava richiamando un verbale del gennaio 2019, sottoscritto in deroga al capitolato speciale, e sosteneva che la posta passiva non fosse sorta né contabilizzata alla data del dissesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Amministrazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La fornitura oggetto del decreto ingiuntivo, pur avvenuta in occasione della festa patronale del 2019, costituisce atto esecutivo di un affidamento intervenuto nel 2017. È quest’ultimo, dunque, a integrare il fatto generatore del credito ai fini dell’accertamento della riconduzione del medesimo credito alla massa passiva formata a seguito della dichiarazione di dissesto.

Il Tribunale ha escluso ogni rilievo alla circostanza che la richiesta e l’esecuzione dello specifico ordine fossero successive al termine del 31 dicembre 2018, fissato per l’individuazione dei crediti assoggettati alle conseguenze della dichiarazione. Si tratta, infatti, di atti di gestione di un rapporto sorto in data antecedente, con conseguente impossibilità di portare in esecuzione il relativo credito al di fuori della procedura prevista per il dissesto finanziario dell’ente comunale.

Il Collegio ha richiamato l’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. La procedura di liquidazione è dominata dal principio della par condicio creditorum, con conseguente inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.

A sostegno dell’esito il Tribunale ha richiamato Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6035; Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035; sez. IV, 23 aprile 1999, n. 707; Ad. Plen. 24 giugno 1998, n. 4. Le spese di causa sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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