Autorizzazioni sanitarie e fabbisogno: il blocco regionale non è assoluto (Cons. Stato n. 4450 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di compatibilità del progetto con il fabbisogno sanitario, prevista dall’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, impone all’amministrazione una valutazione concreta e attualizzata del fabbisogno complessivo di prestazioni e dell’idoneità della nuova struttura a soddisfarne parte, avuto riguardo alla localizzazione e all’accessibilità dei servizi. Tale valutazione è dovuta anche in assenza di uno strumento pianificatorio regionale generale e non può essere sostituita da un diniego fondato su un blocco generalizzato delle nuove autorizzazioni. Il fabbisogno che rileva per l’autorizzazione alla realizzazione resta distinto da quello proprio del processo di accreditamento e dei tetti di spesa del SSR. Il potere discrezionale regionale non può comprimere la libertà economica dell’operatore privato con restrizioni sproporzionate e non giustificate dalla cura concreta dell’interesse pubblico. La norma regionale che subordina le nuove autorizzazioni al completamento di procedure ormai esaurite non può produrre un blocco assoluto.
Il Fatto
Una società erogante prestazioni di diagnostica per immagini chiedeva al Comune di ampliare la propria struttura sanitaria con prestazioni di cardiologia ambulatoriale. La Commissione istituita presso l’ASL competente esprimeva parere negativo, richiamando l’art. 1, comma 237-quater, della legge Regione Campania n. 4/2011, che subordina il rilascio di nuove autorizzazioni al completamento di determinate procedure, e rilevando l’assenza di un piano di fabbisogno aggiornato per la branca.
Il TAR Campania annullava quei provvedimenti con sentenza n. 1790 del 2023, ordinando una nuova valutazione. La società rinnovava l’istanza, ma la Commissione adottava un nuovo parere negativo, ribadendo il motivo ostativo e sostenendo che la delibera di Giunta n. 354/2021 si limitasse a redistribuire il budget senza incrementare le strutture autorizzabili. Il TAR accoglieva il secondo ricorso con sentenza n. 960/2024, ritenendo carente l’istruttoria sul fabbisogno. Proponeva appello l’ASL.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ricostruisce la procedura di autorizzazione: la domanda è presentata al Comune, che la trasmette all’ASL per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno e ai requisiti minimi; il parere dell’ASL è propedeutico alla valutazione definitiva regionale. Su questa base il giudice d’appello conferma la lettura del primo giudice.
Quanto alla documentazione richiamata dall’appellante, il Consiglio osserva che la tabella invocata attiene al fabbisogno di prestazioni da erogare a carico del SSR e dunque a strutture pubbliche o convenzionate. Le vicende del processo di accreditamento, inclusa la determinazione dei tetti di branca, restano tendenzialmente estranee alla verifica ex art. 8-ter. Oggetto di questa è la corretta dislocazione territoriale delle strutture, non l’allocazione della spesa pubblica: il diniego non può risolversi in una salvaguardia di posizioni di privilegio delle strutture già operanti.
Sull’assenza di pianificazione regionale, il Consiglio ribadisce che la verifica di compatibilità può svolgersi anche a livello distrettuale o aziendale, senza attendere la definizione dei procedimenti regionali, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 9155 del 2024 e n. 6204 del 2024. Il potere discrezionale non può tradursi in un blocco a tempo indeterminato all’accesso del nuovo operatore sul mercato, in contrasto con i principi eurounitari richiamati.
Quanto alla norma regionale, il completamento delle procedure cui essa rimanda risulta ormai avvenuto da anni, con termini e durata degli accreditamenti definitivi spirati. Il blocco delle nuove autorizzazioni deve quindi intendersi superato, come già ritenuto da Cons. Stato, Sez. III, n. 2448 del 2017. La disposizione non esonera l’amministrazione dall’analisi puntuale del fabbisogno.
L’appello è pertanto rigettato. Il Consiglio precisa, per il nuovo esercizio del potere, che la valutazione di compatibilità compete alla Regione e che le difficoltà dell’ASL, in assenza di atti di indirizzo regionali, non potranno giustificare un ulteriore diniego. Spese compensate.
Nota della Redazione
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