Ricorso per cassazione carente di autosufficienza sulla motivazione dell’avviso catastale (Cass. civ. Sez. V n. 33746 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza tributaria, il ricorso per cassazione che censuri la congruità della motivazione di un avviso di accertamento catastale è inammissibile, per difetto di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., se non riporti testualmente i passi dell’atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito. L’avviso di accertamento, infatti, non è atto processuale ma atto amministrativo, la cui motivazione costituisce requisito di legittimità, e la Corte non può esercitare la propria funzione nomofilattica se il contenuto dell’atto le è precluso dal ricorso stesso. Il motivo è inoltre inammissibile quando non indichi i dati oggettivi di stima che si assumono pretermessi, poiché la stima diretta dell’unità immobiliare esprime un giudizio di natura tecnica.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale recante nuova determinazione del classamento e della rendita, lamentando la carenza di motivazione e l’inclusione nella stima di due componenti della centrale idroelettrica. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, ha dichiarato l’illegittimità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione dell’atto e ha escluso i componenti dalla stima catastale, in applicazione della disciplina di cui alla legge n. 208 del 2015.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. La società contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la decisione regionale per omesso esame dell’accertamento nella sua interezza, in particolare dell’allegato recante i criteri di rettifica della rendita e della relazione di stima. La Corte ritiene anzitutto il mezzo ammissibile sotto il profilo della deduzione, perché i motivi cd. misti sono ammissibili quando la formulazione consente di isolare le doglianze ed esaminarle separatamente: nella specie le censure non mescolano inestricabilmente profili fattuali e giuridici.

Il motivo presenta però diversi profili di inammissibilità. Anzitutto è carente di autosufficienza: la ricorrente si è limitata a riprodurre solo una parte della motivazione dell’avviso e a richiamare la relazione di stima e gli “atti e documenti” già in possesso della contribuente, senza riprodurne il contenuto.

In base al principio di autosufficienza sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., poiché l’avviso di accertamento è atto amministrativo e non processuale, il ricorrente deve riportarne testualmente i passi asseritamente travisati o pretermessi, per consentire alla Corte di valutare la congruità della motivazione esclusivamente in base al ricorso. Diversamente, resta preclusa ogni attività nomofilattica. La Corte richiama in proposito la propria giurisprudenza conforme.

Un ulteriore profilo di inammissibilità attiene all’omessa indicazione dei dati oggettivi di stima che la ricorrente assume pretermessi. La Corte ricorda che la stima diretta dell’unità immobiliare esplicita un giudizio di natura tecnica sul valore economico dei beni, rispetto al quale la motivazione rileva ai fini dell’attendibilità concreta del giudizio e della verifica della bontà della pretesa.

La ricorrente ha censurato l’omesso esame della relazione di stima senza precisare quali sarebbero i dati oggettivi pretermessi dal giudice regionale. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, resta assorbito per effetto dell’inammissibilità del primo e della conseguente nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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