Esclusione della parte civile inammissibile se il provvedimento non è abnorme (Cass. pen. Sez. I n. 28825 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che esclude la costituzione di parte civile è privo di contenuto decisorio e, di regola, non è impugnabile con ricorso per cassazione, non arrecando alcun pregiudizio al danneggiato, al quale resta l’azione risarcitoria in sede civile. La medesima decisione diviene ricorribile solo ove affetta da abnormità, strutturale o funzionale, che ne riveli il carattere extra-vagante rispetto al sistema processuale. L’abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. e non può invocarsi per atti meramente illegittimi, affetti da nullità o non condivisi. Essa va esclusa quando il provvedimento resta entro i casi consentiti e non determina stallo o regressione del procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha escluso la costituzione di parte civile del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di numerosi imputati, per reati in materia di stupefacenti, associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio. Il collegio ha ritenuto che in dibattimento fosse stato depositato un atto di costituzione in parte riproduttivo di quello già presentato in udienza preliminare e, per altra parte, integrativo con nuove argomentazioni.
Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità dell’ordinanza per erronea applicazione delle norme sulla costituzione di parte civile e la contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale ammesso la costituzione di altro ente locale su presupposti analoghi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Il Tribunale aveva distinto, nell’atto depositato in dibattimento, una parte riproduttiva della precedente costituzione e una parte integrativa, dichiarando quest’ultima tardiva rispetto al termine decadenziale dell’art. 79, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e rilevando, quanto ai contenuti originari, la genericità di petitum e causa petendi e il difetto del nesso eziologico con il danno prospettato.
La Corte non condivide la scissione operata dal Tribunale, ma la ritiene non argomentata e comunque superata da un rilievo assorbente: il provvedimento che esclude la costituzione di parte civile non ha contenuto decisorio e non è impugnabile in Cassazione. Esso non arreca pregiudizio al danneggiato, che può sempre agire in sede civile. Vengono richiamate Sez. 5 n. 17169 del 2023, secondo cui l’ordinanza di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile e non abnorme, e Sez. 3 n. 14332 del 2010.
Il richiamo dei ricorrenti a Sez. U n. 38481 del 2023 è distonico: quella pronuncia regola l’applicabilità ratione temporis dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., non l’impugnabilità del provvedimento di esclusione. La regola della non impugnabilità è ribadita da Sez. U n. 2647 del 2025, che assimila l’ordinanza di esclusione agli atti meramente ordinatori o processuali.
Il provvedimento diviene ricorribile solo se qualificato come abnorme, secondo Sez. 4 n. 17697 del 2024. La Corte ricostruisce la categoria: l’atto avulso dal sistema processuale, o esplicato fuori dai casi consentiti e da ogni ragionevole limite. Distingue l’abnormità strutturale da quella funzionale, che si concreta nella stasi del procedimento o nell’indebita regressione. Richiama Sez. U n. 20569 del 2018: l’abnormità è eccezionale e residuale e non copre le mere illegittimità o nullità.
Nel caso concreto l’abnormità va esclusa: la decisione di esclusione per tardività rientra tra quelle consentite e non crea alcuno stallo processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 79 c.p.p. – Termine per la costituzione di parte civile
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 573 c.p.p. – Impugnazione per i soli interessi civili