Autotutela annullata e rito appalti: ricorso irricevibile e motivi aggiunti inammissibili (TAR Lazio n. 236 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa a una procedura di alienazione di un bene pubblico indetta dall’amministrazione mediante un procedimento concorsuale è assoggettata al rito speciale di cui all’art. 120 c.p.a., poiché l’applicazione di tale norma non dipende dalla qualificazione “attiva” o “passiva” del contratto da affidare, ma dalla predisposizione di un procedimento amministrativo di tipo concorsuale. Il ricorso notificato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento è pertanto irricevibile. Il concorrente classificatosi al secondo posto, che non abbia impugnato l’aggiudicazione provvisoria, difetta di interesse a impugnare l’annullamento d’ufficio che abbia caducato l’intera procedura: la caducazione, eliminando i vizi e imponendo un nuovo avvio della gara, è funzionale alla sua aspirazione a una nuova chance di partecipazione, non essendovi reviviscenza dell’aggiudicazione in suo favore.

Il Fatto

Con deliberazione del 20 settembre 2023 n. 77 la Giunta comunale approvava l’alienazione di un immobile comunale, ponendo a base d’asta il valore rideterminato. Il Responsabile del Settore Area Tecnica approvava quindi il bando e, all’esito delle operazioni, la procedura veniva provvisoriamente aggiudicata a un concorrente, mentre il ricorrente si classificava al secondo posto.

Dopo un’istanza di accesso agli atti, il ricorrente segnalava al Comune la presunta carenza documentale dell’offerta risultata prima e ne sollecitava l’esclusione, con aggiudicazione in proprio favore. Il Comune, invece, annullava in autotutela gli atti della procedura, dall’approvazione del prezzo fino all’esito della gara. Il ricorrente impugnava la deliberazione di Giunta e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione dirigenziale, dolendosi del difetto di motivazione, della violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare del rito applicabile. Pur consapevole che il rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. sia dettato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e non per le alienazioni, il Tribunale osserva che la determinazione a contrarre richiamava espressamente il d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 95, con riguardo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò che rileva non è la natura attiva o passiva del contratto, ma la predisposizione a monte di un procedimento concorsuale.

La “contaminazione” tra il R.D. n. 827/1924 e il codice degli appalti, del resto, costituisce proprio il vizio posto a fondamento dell’autotutela; ma essa non sottrae la procedura al rito speciale. Il ricorso introduttivo, notificato 8 novembre 2025 e depositato l’11 novembre, risulta perciò tardivo rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento, adottato il 21 agosto 2025 e notificato all’11 settembre 2025: ne segue la dichiarazione di irricevibilità.

Quanto ai motivi aggiunti, tempestivi, il Tribunale li ritiene inammissibili per difetto di interesse. Il ricorrente agisce per ottenere l’aggiudicazione; ma l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati non gli arrecherebbe tale utilità. Caducata l’autotutela, si determinerebbe semmai la reviviscenza dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore del controinteressato — mai impugnata dal ricorrente — e non l’aggiudicazione in proprio favore.

Per altro verso, l’effetto proprio dei provvedimenti impugnati, cioè la caducazione integrale della gara cui seguirà un nuovo avvio previa rimozione dei vizi, risulta funzionale all’interesse del ricorrente a una nuova chance di partecipazione. Egli, pertanto, non è destinatario di alcun effetto lesivo: il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati, in conclusione, inammissibili. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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