Corso di specializzazione sul sostegno: la frequenza deve essere in presenza (TAR Lazio n. 5848 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La frequenza dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è disciplinata da norme che escludono la modalità a distanza. La decisione della Pubblica Amministrazione di non accogliere una richiesta di frequenza alternativa è espressione di attività vincolata, in quanto l’amministrazione non dispone di margini discrezionali. Ne consegue l’insussistenza del vizio di eccesso di potere, che presuppone il carattere discrezionale dell’agire amministrativo. Non integra discriminazione di genere la mancata previsione di deroghe per le studentesse in gravidanza, qualora sia garantita la possibilità di frequentare il corso successivo.

Il Fatto

Una studentessa iscritta al corso di specializzazione per il sostegno didattico presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” rappresentava di essere in gravidanza a rischio e chiedeva di poter frequentare le attività didattiche a distanza. L’Ateneo, dopo aver consultato il Ministero dell’Università e della Ricerca, escludeva tale possibilità, richiamando la disciplina che impone la frequenza in presenza. La studentessa impugnava gli atti, deducendo vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione dei principi di non discriminazione. L’interesse alla decisione di merito permaneva ai fini risarcitori, avendo la ricorrente potuto iniziare a insegnare solo dopo aver frequentato il corso successivo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la conformità degli atti impugnati all’art. 3 del D.M. n. 92/2019, che rinvia agli allegati del D.M. 30.09.2011. Tale allegato C stabilisce espressamente che per gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio non è possibile utilizzare la formazione online o blended. Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 18-bis del d.lgs. n. 59/2017, introdotto dal d.l. n. 34/2022, che consente la modalità telematica solo per attività diverse da tirocinio e laboratorio, nella misura massima del 20 per cento.

La decisione di non accogliere le richieste della ricorrente era pertanto obbligata. L’attività dell’amministrazione era vincolata, non essendo consentita dalla disciplina una frequenza diversa da quella in presenza. Il Tribunale ha quindi escluso l’eccesso di potere, vizio che presuppone il carattere discrezionale dell’azione amministrativa, e ha ritenuto insussistenti il difetto di istruttoria e di motivazione, trattandosi dell’unica decisione possibile.

Quanto al tenore favorevole della prima risposta della Segreteria dell’Ateneo, essa era stata resa senza considerare la normativa di riferimento e senza coinvolgere gli organi competenti, e quindi non poteva inficiare gli atti successivi. In relazione alla dedotta discriminazione, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità della censura per mancata impugnativa dei decreti ministeriali. Nel merito, ha escluso la discriminazione, considerando che alla studentessa era stata offerta la possibilità di frequentare il corso successivo, poi effettivamente seguita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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