Accertato il silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli professionali esteri (TAR Lazio n. 10542 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento illegittimo la mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, decorso il termine complessivo di quattro mesi dalla presentazione della domanda, ovvero di tre mesi dalla eventuale richiesta di integrazioni documentali. L’obbligo di provvedere sorge dalla semplice presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accolto il ricorso avverso il silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda per il riconoscimento del titolo finalizzato all’insegnamento sul sostegno. Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione a emanare il provvedimento conclusivo. Il Ministero si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come nel caso di specie fossero integrati entrambi i presupposti necessari per configurare l’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione.
Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia del termine specifico fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali. Il termine complessivo, considerata l’eventuale richiesta di integrazioni documentali, può giungere al massimo a quattro mesi.
Dagli atti è emersa la piena inerzia dell’Amministrazione, che non aveva formulato alcuna richiesta di integrazione documentale, perfezionandosi così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere alla domanda di riconoscimento entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’espletare il procedimento di riconoscimento, l’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022.
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Nota della Redazione
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