Autotutela oltre i diciotto mesi per costi non sostenuti nel contributo all’editoria (TAR Toscana n. 237 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento attributivo di vantaggi economici può essere superato quando l’erroneità dei presupposti sia imputabile esclusivamente al dolo o alla colpa grave del beneficiario e non anche all’amministrazione. In tal caso non è necessaria una sentenza penale passata in giudicato e il rispetto del termine si apprezza secondo il canone di ragionevolezza, commisurato al momento in cui l’amministrazione è venuta effettivamente a conoscenza del vizio. Il beneficiario che abbia rappresentato costi non realmente sostenuti non può invocare alcun legittimo affidamento alla conservazione del vantaggio, perché il vizio del provvedimento ampliativo è a lui imputabile. Il contributo all’editoria ha natura di rimborso di costi e impone al richiedente di comunicare le variazioni sopravvenute, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede. È infine onere del ricorrente allegare elementi di prova della dedotta disparità di trattamento.
Il Fatto
La società ricorrente, cooperativa di giornalisti attiva nel settore editoriale, aveva ottenuto per l’annualità 2011, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 250/1990, un contributo pubblico di poco superiore a 1.255.000 euro per la testata edita.
A seguito di controlli della Guardia di Finanza, era emerso che nel prospetto dei costi erano state riportate spese non realmente sostenute e che l’impresa non aveva comunicato all’ente erogatore la rettifica conseguente a un accordo di ristrutturazione del debito. L’amministrazione avviava quindi un procedimento di riesame e adottava un decreto di parziale annullamento d’ufficio, con intimazione a restituire oltre 234.000 euro. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, che respingeva l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la violazione del termine di diciotto mesi. Il Collegio richiama l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e il comma 2-bis, che consente l’annullamento tardivo dei provvedimenti conseguiti mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato. Sul punto la sentenza valorizza l’orientamento del Cons. Stato, sez. V, n. 3940 del 2018, che ammette il superamento del termine sia nel caso di falsificazione penalmente rilevante, sia quando l’erroneità dei presupposti non sia imputabile all’amministrazione ma esclusivamente al dolo o alla colpa grave della parte.
La vicenda probatoria è decisiva. La relazione della Guardia di Finanza documenta che, a fronte di debiti verso fornitori per oltre 2.384.000 euro, la cooperativa aveva ottenuto uno stralcio di circa il 65%, con conseguente riduzione dei costi ammessi al contributo. Nessuna comunicazione era però pervenuta all’ente erogatore. Il Collegio qualifica la condotta come omissiva e riconduce la fattispecie all’area del dolo o colpa grave, che legittima l’autotutela oltre il termine ordinario.
Quanto alla ragionevolezza del termine, il TAR esclude che il dies a quo coincida con il processo verbale di constatazione: solo dalla trasmissione delle risultanze finali dell’indagine l’amministrazione poteva dirsi edotta del vizio. Il decreto di annullamento è intervenuto circa quattordici mesi dopo, quindi entro un arco temporale ragionevole. La circostanza che il processo penale si sia chiuso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, per la mancanza di elementi idonei a una pronuncia più favorevole, non incide sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Sul secondo motivo, il Collegio nega il legittimo affidamento del beneficiario. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2257 del 2019 e Cons. Stato, sez. VI, n. 3403 del 2016, si afferma che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo è in re ipsa quando il vizio derivi dalla falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, non essendo necessaria alcuna indagine sull’elemento soggettivo né una specifica comparazione degli interessi.
Le censure sulla partecipazione procedimentale sono respinte: il provvedimento dà conto delle osservazioni del commissario liquidatore e le supera con motivazione sintetica, come richiesto da Cons. Stato, sez. V, n. 9298 del 2023. Quanto alla pretesa applicazione retroattiva del criterio di cassa, il TAR osserva che il contributo costituisce rimborso di costi e che l’art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 223/2010 richiede costi direttamente connessi all’attività editoriale: da ciò discende il dovere di comunicare le variazioni, in forza dei principi di leale collaborazione e buona fede. Il sesto motivo, sulla disparità di trattamento, è infine privo di prova, anche solo indiziaria. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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