Il Comune non può sindacare la SCIA né imporre limiti ulteriori (TAR Puglia n. 281 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La S.C.I.A. presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per la mera modifica della configurazione radioelettrica di una stazione radio base già esistente non può essere qualificata dal Comune come S.C.I.A. edilizia ai sensi degli artt. 23 e 23-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non può dichiararne l’inefficacia sulla base di un preteso contrasto con il regolamento comunale, con il piano di installazione e con la destinazione urbanistica, se non indica in modo specifico le prescrizioni violate e le concrete ragioni dell’illegittimità. All’ente locale è riservata una potestà sussidiaria di disciplina dell’insediamento urbanistico e territoriale: la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici resta allo Stato, verificata dall’organo tecnico competente. L’ordine di non effettuare l’intervento è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una stazione radio base per telecomunicazioni in un comune pugliese, realizzata in forza della comunicazione ex art. 14, comma 10-ter, legge n. 221/2012 e del parere favorevole dell’A.R.P.A. Acquisito il nulla osta del proprietario dell’infrastruttura di supporto, la società ha presentato in data 8 agosto 2022 una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, come modificato dal d.lgs. n. 207/2021, per modificare la configurazione radioelettrica dell’impianto già esistente.
Il Comune ha dapprima comunicato l’avvio del procedimento, poi, con nota del 16 agosto 2022, ha dichiarato la S.C.I.A. inefficace — qualificandola come edilizia ai sensi degli artt. 23 e 23-bis del d.P.R. n. 380/2001 — per contrasto con il regolamento comunale sugli impianti, con il piano di installazione, con la destinazione urbanistica di zona, e per la mancata allegazione del titolo di proprietà e della prova di legittimità urbanistica dei manufatti preesistenti. Ha quindi ordinato di non effettuare l’intervento. L’A.R.P.A. ha invece espresso parere favorevole il 7 settembre 2022. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale conferma integralmente quanto già ritenuto in sede cautelare con l’ordinanza n. 565/2022, che aveva accolto l’istanza di sospensione per il deficit istruttorio e motivazionale. Il punto di partenza è l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, come modificato dall’art. 38 del d.l. n. 76/2020: i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione nei siti sensibili, ma non possono introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, né incidere sui limiti di esposizione riservati allo Stato.
La ripartizione delle competenze è netta: allo Stato spettano i limiti di esposizione, alle Regioni la localizzazione dei siti e la regolamentazione procedimentale, ai Comuni una potestà sussidiaria di sola disciplina urbanistica. Una volta che l’organo tecnico abbia verificato il rispetto dei limiti del d.P.C.M. 8 luglio 2003, nessun ulteriore potere di determinazione di criteri più restrittivi compete all’autorità comunale.
Nel caso concreto il Comune ha erroneamente qualificato come edilizia una S.C.I.A. che riguardava la mera modifica della configurazione radioelettrica di un impianto esistente. Ha inoltre opposto un contrasto con il regolamento, il piano di installazione e la destinazione urbanistica senza precisare in quali punti e per quali ragioni specifiche tale contrasto si concretizzerebbe: una motivazione del tutto generica, che non consente al giudice di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione. La giurisprudenza richiamata considera illegittimo il diniego motivato genericamente in riferimento al regolamento comunale.
Anche la contestata carenza del titolo di proprietà e della prova di legittimità dei manufatti preesistenti è irrilevante: la S.C.I.A. concerne solo la modifica radioelettrica di una stazione radio base della cui legittima esistenza non si discute, essendo stata esibita la comunicazione di installazione del 2018. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento comunale annullato, con condanna dell’ente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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