Carta docente: esecuzione del decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 354 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 112 c.p.a. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato. La nomina del commissario ad acta può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, senza ulteriori oneri, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Non è necessaria la fissazione di una penalità per le successive violazioni quando la nomina del commissario assicuri il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli.

Il Fatto

Il decreto ingiuntivo n. 1029/2024 del 9.12.2024, reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire, per gli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025, della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore nominale di € 500,00 annui per ciascuna annualità.

Il decreto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. il 23 gennaio 2025 e notificato ai fini dell’esecuzione. Il Ministero non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione, salvo il pagamento delle spese legali. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione integrale del titolo, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La ritualità della notificazione del titolo esecutivo e del decreto di esecutorietà, unitamente al superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, integra i presupposti dell’azione di ottemperanza.

Non risultando alcun adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, il Tribunale ha ordinato di dare esecuzione al decreto entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Il Collegio ha precisato che l’obbligo di eseguire il giudicato riguarda anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un altro funzionario della stessa Direzione, senza ulteriori oneri. La nomina di un dirigente del Ministero resistente si giustifica applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Non è stata fissata alcuna penalità per le successive violazioni, perché la nomina del commissario assicura già il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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