Legittima l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile con destinazione pubblicistica (TAR Sicilia n. 978 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, quale ente proprietario, può avvalersi del potere di autotutela esecutiva previsto dall’art. 823, comma 2, cod. civ. per la tutela dei beni del proprio patrimonio indisponibile. L’esercizio di tale potere presuppone l’accertata destinazione pubblicistica del bene, che sussiste anche quando essa risulti dal titolo concessorio e dalla convenzione che ne disciplina il termine trentennale. Esso si sostanzia in provvedimenti autoritativi incidenti sulla sfera giuridica del destinatario e configura una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Il potere di annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento sindacale spetta al medesimo organo che lo ha adottato, in applicazione del principio del contrarius actus.
Il Fatto
Un’associazione stipulava con il Comune, nel 1988, una convenzione che le concedeva gratuitamente il diritto di superficie su un’area, per la costruzione di una casa protetta per anziani. La concessione prevedeva durata trentennale dalla ultimazione dei lavori e, allo spirare del termine, l’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale.
Nel 2024 il Sindaco disponeva dapprima l’acquisizione con una prima ordinanza, poi la annullava e adottava un nuovo provvedimento che acquisiva l’immobile al patrimonio comunale e ne ordinava la trascrizione nei registri immobiliari. L’associazione impugnava l’atto davanti al TAR, contestando l’uso dei poteri autoritativi pubblicistici in luogo delle ordinarie azioni civili e, in via subordinata, il difetto di competenza del Sindaco. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La ricorrente non contesta il diritto di proprietà dell’ente, ma l’esercizio dei poteri pubblicistici previsti dall’art. 823 cod. civ. Il Comune, ente proprietario, può avvalersi dell’autotutela esecutiva per garantire la tutela dei beni demaniali e di quelli del patrimonio indisponibile.
Tale esercizio rientra nella giurisdizione amministrativa, perché implica provvedimenti idonei a incidere nella sfera del destinatario e configura un interesse legittimo sindacabile. Sul punto il TAR richiama il C.g.a.r.s. 11 luglio 2025, n. 545 e precedenti della stessa Sezione.
Nel merito il ricorso è infondato. Non regge la tesi secondo cui il bene apparterrebbe al patrimonio disponibile, con obbligo di agire tramite gli strumenti di diritto comune. Il bene presenta una specifica destinazione pubblicistica, desumibile dal provvedimento prefettizio di esproprio del 1969, dall’art. 4 della convenzione — che prevede la revoca in caso di sottrazione del bene alla destinazione a casa di ricovero — e dagli atti urbanistici richiamati.
È la sussistenza di tale destinazione a rendere legittimo l’uso dei poteri di autotutela esecutiva e a sottrarre l’immobile al regime del patrimonio disponibile. Il TAR conferma poi la legittimità della trascrizione: la fattispecie estintiva del diritto può dipendere da un atto dell’autorità pubblica, ricondotta alla clausola di salvezza dell’art. 2645 cod. civ., che assoggetta al regime pubblicitario ogni atto o provvedimento produttivo degli effetti dei contratti di cui all’art. 2643 cod. civ.
Infine è respinta la censura di incompetenza del Sindaco. La precedente ordinanza sindacale si era consolidata, essendo divenuto improcedibile il ricorso avverso di essa per sopravvenuta carenza di interesse. Per il principio del contrarius actus, il suo annullamento non poteva che spettare al medesimo organo che l’aveva adottata, come confermato dal Cons. Stato, Sez. V, n. 1672 del 2024 e dalla Sez. IV, n. 4516 del 2024. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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