Autotutela e interesse pubblico concreto nell’annullamento dei titoli per impianti di telefonia (TAR Calabria n. 1861 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel governo del territorio il potere di annullamento d’ufficio dei titoli autorizzativi è attratto all’alveo dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all’amministrazione un coefficiente di discrezionalità da esprimere mediante la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario. I presupposti dell’esercizio del potere sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento e dall’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, tenendo conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. L’amministrazione non è esentata dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti. È illegittimo, pertanto, il provvedimento di autotutela che non indichi uno specifico interesse pubblico ulteriore e non operi alcun contemperamento con l’interesse del titolare alla conservazione del titolo.
Il Fatto
Una società di infrastrutture per le telecomunicazioni ha presentato al Comune, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003, istanza unica per realizzare un impianto multigestore su un terreno individuato nel territorio comunale. Il Comune, ritenendo la collocazione contrastante con l’art. 3 del Regolamento per la localizzazione degli impianti radioelettrici — che consente l’installazione solo in aree, prive di vincoli, di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione — ha annullato l’autorizzazione con atto del 2 dicembre 2023.
La società ha impugnato l’atto, deducendo l’illegittimità della previsione regolamentare per violazione dell’art. 8 l. n. 36/2001 e del principio di capillarità degli impianti, oltre al difetto dei presupposti dell’autotutela. L’8 giugno 2024 il Comune ha adottato un nuovo provvedimento di annullamento del titolo formatosi ai sensi dell’art. 44, comma 10 d.lgs. n. 259/2003, lamentando carenze documentali dell’originaria richiesta; la società ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. La comunicazione trasmessa dal responsabile del Settore Tecnico il 9 agosto 2023 contiene esclusivamente la trascrizione dell’art. 3 del Regolamento: priva di manifestazione di volontà, non ha impedito la formazione del silenzio-assenso e non aveva portata lesiva. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto tempestivi.
Nel merito, la censura preliminare e assorbente è la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il Tribunale richiama il principio, qualificato come ius receptum (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4060; Cons. Stato, 2 luglio 2024, n. 5830; Cons. Stato, Sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7367), secondo cui anche in ambito di governo del territorio i provvedimenti di autotutela sono attratti all’alveo normativo dell’art. 21-nonies, che ha riconfigurato il potere attribuendo all’amministrazione un coefficiente di discrezionalità espresso nella valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario.
I presupposti richiesti sono l’originaria illegittimità del provvedimento e un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, con considerazione delle posizioni consolidate. L’esercizio del potere resta espressione di rilevante discrezionalità, ma non esime l’amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, dei presupposti.
Applicando tali coordinate, l’esame dei due provvedimenti rivela la mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, mentre nessun riferimento vi è agli interessi della società al mantenimento del titolo. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti lesivi.
Il Tribunale aggiunge due precisazioni. Quanto alla dedotta carenza documentale sui limiti elettromagnetici, l’autorizzazione riguarda la sola infrastruttura (il traliccio), sulla quale i gestori installeranno successivamente l’impianto previo ottenimento dei titoli: l’installazione non comporta di per sé emissioni, con conseguente esame dei limiti. Quanto all’ordinanza di sospensione dei lavori del 7 aprile 2024, non essendo state mosse specifiche censure e trattandosi di atto cautelare limitato negli effetti, essa non è destinataria di annullamento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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