Ottemperanza al decreto di equa riparazione: notifica del titolo non necessaria (TAR Calabria n. 1860 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 non è richiesta la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice, né il decorso del termine dilatorio previsto per i titoli esecutivi di natura amministrativa. Ai fini dell’ammissibilità dell’azione è sufficiente che il creditore abbia presentato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Spetta alla Pubblica Amministrazione, e non al creditore, allegare e provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Sussistendo tali presupposti, il giudice amministrativo accoglie la domanda di ottemperanza, dispone la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e nomina il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 4.000,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi legali fino al soddisfo e spese processuali.
Il decreto era divenuto definitivo ed era stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il creditore aveva inoltrato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001, senza ottenere alcun adempimento. Da qui il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della notifica del titolo esecutivo. Il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene non dovuta la notificazione del titolo per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello emessi ex l. n. 89/2001, né il decorso del relativo termine dilatorio. Il Tribunale fa propria la motivazione resa sul punto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1423/2021.
Accertato che il decreto ha autorità di cosa giudicata e che la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies è stata presentata con il decorso dei sei mesi, il Collegio esamina la prova dell’adempimento. La P.A. non ha dimostrato di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Ne derivano l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e la declaratoria dell’obbligo di esecuzione nel termine di trenta giorni.
Accolta anche la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non sussistono ragioni di iniquità o cause ostative, e la misura del ristoro è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, restando salvo il potere della P.A. di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (richiamata l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021).
Quanto alle spese, il TAR liquida quelle successive all’emissione del decreto in euro 35,86, ritenendole funzionali alla soddisfazione del credito ed escludendo quelle per il rilascio e la notifica della copia esecutiva. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (v. Consiglio di Stato n. 1247/2016), in euro 857,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori. Il Collegio esclude la maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 e prevede che, in caso di mancata rifusione nel termine, provveda il Commissario, invocando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e ragioni di economia processuale.
Nota della Redazione
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