Autotutela e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (TAR Calabria n. 1687 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di autotutela, in quanto espressione di rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, all’analitica motivazione delle ragioni di interesse pubblico e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita. Il contraddittorio endoprocedimentale consente al privato di rappresentare fatti e osservazioni utili alla valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto. Non può assumere contrario rilievo l’assunto secondo cui il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, attesa la connotazione discrezionale del potere di secondo grado con cui l’amministrazione ritira un precedente provvedimento. L’omessa attivazione delle garanzie procedimentali determina l’illegittimità dell’atto di ritiro.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce dal 2016 il servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di depurazione e sollevamento a servizio dei collettori di un comune, in forza di un contratto di concessione di project financing della durata di quindici anni. Il canone annuo di gestione è soggetto ad aggiornamento I.s.t.a.t.; la società ha quindi chiesto all’ente l’adeguamento per i periodi di servizio svolto e per gli oneri di energia elettrica sopportati. Dopo un’istruttoria di circa dieci mesi, il Comune ha accolto la richiesta con due determinazioni del novembre 2021, recanti i relativi impegni di spesa.

A fronte del mancato pagamento, la società ha emesso fattura e notificato decreto ingiuntivo; nell’opposizione è emersa l’adozione, nel febbraio 2023, della determinazione con cui il Comune ha annullato in autotutela le due precedenti determinazioni. La ricorrente ha impugnato tale atto deducendo violazione della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere, per assenza di utilità pubblica concreta e attuale, superamento del termine massimo di dodici mesi e mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha resistito sostenendo che le determinazioni annullate non costituivano valido impegno di spesa, non erano mai divenute esecutive per difetto del visto di regolarità contabile e non integravano riconoscimento del credito. La tutela cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo valenza assorbente alla censura relativa all’omessa attivazione delle garanzie procedimentali. Il thema decidendum si concentra quindi sul rapporto tra potere di autotutela e obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, senza che il giudice debba esaminare nel merito gli altri profili dedotti.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’esercizio del potere di autotutela, espressione di rilevante discrezionalità amministrativa, è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, alla motivazione analitica delle ragioni di interesse pubblico e alla ponderazione dell’interesse del privato alla stabilità della posizione acquisita, pena l’illegittimità dell’atto. Il riferimento è al consolidato indirizzo espresso da T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 ottobre 2025, n. 1595.

Gli atti di autotutela e di ritiro devono dunque essere preceduti dalla comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, che consente l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati e, al contempo, fornisce all’amministrazione elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto.

Nel caso concreto il Comune ha adottato la determinazione di autotutela senza la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio esclude che possa assumere contrario rilievo l’assunto secondo cui il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, proprio in ragione della connotazione discrezionale del potere di secondo grado con cui l’amministrazione ha ritirato un precedente provvedimento: la tesi della cosiddetta inutilità del contraddittorio non è quindi invocabile in questa materia.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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