Divieto di detenzione armi e obbligo di riesame sulle sopravvenienze (TAR Calabria n. 1692 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi non può fondarsi in modo esclusivo e automatico sul provvedimento anteriore. L’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria sulle sopravvenienze verificatesi e a formulare una prognosi attuale sul rischio di abuso delle armi. Il giudizio di affidabilità resta espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo per illogicità o irragionevolezza. Il destinatario del divieto vanta un interesse giuridicamente protetto al riesame, subordinato al mutamento sostanziale delle circostanze e al decorso di un ragionevole lasso di tempo. La motivazione che si limiti a richiamare il precedente, senza valutare le nuove risultanze, è affetta da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui il Prefetto ha respinto l’istanza di riesame volta alla revoca di un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi risalente al 2011. Il provvedimento originario si fondava sul deferimento per omessa custodia di armi, a seguito del rinvenimento di una cartuccia non denunciata, e sulla frequentazione di soggetti controindicati.

Il procedimento penale si era chiuso con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione. Il ricorrente deduce di non avere più ricevuto contestazioni dopo il 2010, di prestare attività lavorativa continuativa e di avere conseguito un avanzamento di categoria. Il diniego gli preclude l’ulteriore progressione come guardia particolare giurata. Propone censure per violazione dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, eccesso di potere e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa richiamando l’art. 11 R.D. n. 773/1931, che consente la revoca delle autorizzazioni al venir meno delle condizioni, e l’art. 39, comma 1, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne.

Da tali precetti il Tribunale desume che il giudizio sull’affidabilità del singolo appartiene alla discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo il controllo ab externo per illogicità o irragionevolezza. Non è necessario che il comportamento posto a base dell’atto negativo abbia rilevanza penale: basta l’autonoma valutazione dell’amministrazione, anche su meri indizi, per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato da Consiglio di Stato n. 3819 del 2021 e da TAR Campania n. 137 del 2021.

Su un piano distinto si colloca il diritto al riesame. Richiamando Consiglio di Stato n. 4595 del 2019 e TAR Calabria n. 796 del 2018, la sentenza ribadisce che l’amministrazione è obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca, non potendo il divieto avere efficacia sine die. A tal fine occorrono due condizioni: il mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni dalla giurisprudenza e recepito dalla circolare ministeriale del 25 novembre 2020.

Il Collegio rileva poi l’illegittimità del diniego impugnato. La determinazione si fonda in modo esclusivo e acritico sul precedente divieto, risalente a undici anni prima dell’istanza, senza alcuna istruttoria sulle sopravvenienze e senza una pur minima prognosi sul rischio di abuso, in contrasto con TAR Calabria n. 1326 del 2025. Viene richiamato anche il principio secondo cui la precedente revoca non è di per sé ostativa a una nuova istanza quando siano intervenute sopravvenienze che modificano la situazione (TAR Calabria n. 1794 del 2022).

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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