La motivazione apparente viola l’obbligo di confronto con tutti gli elementi posti a fondamento dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 15757 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, non già quando il giudice abbia omesso di esaminare un elemento di prova o una circostanza di fatto. La motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza, ricorre quando il provvedimento, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, tali da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. È nulla per motivazione apparente la sentenza del giudice tributario d’appello che, nell’accogliere il gravame del contribuente avverso l’avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, si fondi su un solo elemento fattuale, senza confrontarsi con la pluralità degli altri elementi posti a fondamento della pretesa erariale e senza chiarire il percorso logico seguito per escluderne la rilevanza.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un distributore di carburanti, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno 2013, con il quale l’Agenzia delle entrate contestava l’utilizzo, ai fini della detrazione, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, relative all’acquisto di carburanti da tre società che avevano a loro volta acquistato il prodotto senza versare l’IVA sulla base di dichiarazioni di intento false. La CTP rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello del contribuente, rilevando che i prezzi applicati dai fornitori non sempre erano inferiori alla media del settore e che, per le annualità 2013 e 2014, erano intervenute sentenze che avevano ritenuto infondate contestazioni della medesima natura. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso l’operatività dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, invocato dal contribuente, in quanto la sentenza penale di assoluzione intervenuta era stata pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non compresa tra quelle espressamente indicate dalla norma.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, non comprendendo come l’omessa contestazione di una circostanza priva di autonoma valenza di ratio decidendi potesse determinare l’inammissibilità di motivi di ricorso per vizi riconducibili al n. 4) dell’art. 360 c.p.c. Nel merito, ha poi rigettato il motivo, rilevando che il vizio di omessa pronuncia, per consolidata giurisprudenza, si configura solo in presenza di una domanda o eccezione rimasta priva di statuizione, e non per l’omesso esame di mere circostanze di fatto o argomentazioni. Nel caso di specie, l’Amministrazione lamentava la mancata considerazione di elementi fattuali dai quali desumere la consapevolezza della frode, non la mancata decisione su eccezioni in senso proprio.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo, secondo cui la mancanza di motivazione o la motivazione apparente, comportante la nullità della sentenza, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da perplessità e oggettiva incomprensibilità, non raggiungendo la soglia del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost..
Applicando tale principio, la Corte ha osservato che il giudice d’appello si era limitato a valorizzare il dato dei prezzi non sempre inferiori alla media, omettendo di confrontarsi con gli altri elementi posti a fondamento dell’accertamento e condivisi dal giudice di prime cure: la mancata indicazione delle modalità di contatto con fornitori ubicati in località lontane, la successione delle società nelle forniture pur in presenza di compagini sociali coincidenti, le irregolarità nella compilazione dei DAS. Il riferimento alle sentenze relative ad annualità diverse non era stato accompagnato dalla verifica della loro definitività e della loro pertinenza alle medesime società. Tale motivazione, non consentendo di comprendere il percorso logico seguito per escludere la rilevanza della pluralità di elementi probatori, è stata ritenuta meramente apparente.
In conclusione, la Corte ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per una nuova valutazione della vicenda con adeguata motivazione.
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Nota della Redazione
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