Autotutela sulla SCIA per falsa dichiarazione di destinazione d’uso (TAR Emilia-Romagna n. 363 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione resa dal segnalante in ordine alla destinazione urbanistica del manufatto, in sede di SCIA, integra il presupposto che consente all’Amministrazione di esercitare il potere di autotutela oltre il termine ragionevole di dodici mesi. In tale ipotesi l’interesse pubblico all’annullamento si ritiene sussistente in re ipsa, con la conseguenza che non è richiesta l’esternazione di particolari ragioni di pubblico interesse. La SCIA non ha natura di provvedimento amministrativo tacito; decorsi i termini per i poteri inibitori, residuano in capo al Comune poteri analoghi all’autotutela decisoria quanto ai presupposti, oltre ai poteri di vigilanza edilizia. Il mutamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale in zona agricola di rilievo paesaggistico è vietato dall’art. 77 del RUE, anche quando realizzato mediante demolizione e ricostruzione.
Il Fatto
I proprietari di due manufatti limitrofi, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presentano nel 2017 una SCIA per una ristrutturazione ricostruttiva, con demolizione e accorpamento dei fabbricati a parità di volumetria. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e quella sismica, avviano i lavori; a opere ultimate presentano una SCIA in variante. Nel 2019 il Comune avvia il procedimento di declaratoria di inefficacia.
Con provvedimento del 2020 l’Amministrazione dichiara inefficace la SCIA e la variante, qualificando l’intervento come nuova costruzione e rilevando il contrasto con il RUE; segue l’ordinanza-ingiunzione di demolizione. I ricorrenti impugnano entrambi gli atti, deducendo tardività dell’autotutela, carenza del potere e insussistenza del cambio di destinazione d’uso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il superamento del termine ragionevole per l’annullamento in autotutela è ammesso quando la falsa attestazione sui presupposti del provvedimento ampliativo derivi da condotta di falsificazione penalmente rilevante, ovvero quando l’erroneità dei presupposti non sia imputabile all’Amministrazione ma esclusivamente al dolo della parte. Nel caso concreto risulta documentalmente che in sede di SCIA è stata dichiarata una destinazione abitativa per un manufatto che il provvedimento di condono qualificava a uso servizi.
Da tale falsa rappresentazione discende, secondo il Tribunale, che non occorre l’esternazione di particolari ragioni di pubblico interesse: l’interesse pubblico deve ritenersi in re ipsa. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 6387/2023 e TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 141/2024.
Il secondo motivo è infondato. La SCIA, per il disposto dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, non è provvedimento amministrativo tacito; decorsi i termini per i poteri inibitori, residuano poteri analoghi all’autotutela decisoria quanto ai presupposti, fermo il potere di vigilanza ex art. 19, comma 6-bis. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. V, n. 1667/2024, oltre che alle pronunce del 2009 e del 2022 sulla natura sui generis di tale potere.
Anche il terzo motivo è respinto. Il cambio di destinazione d’uso è provato documentalmente: i manufatti condonati a uso servizi e a rimessa autobus sono stati trasformati in vani destinati alla permanenza di persone. Le aree ricadono in zona agricola di rilievo paesaggistico; per gli immobili non appartenenti ad aziende agricole l’art. 77 del RUE vieta il cambio di destinazione d’uso degli edifici non residenziali, precludendo la trasformazione in fabbricato residenziale anche mediante demolizione e ricostruzione.
Il quarto motivo, con cui si deducono in via derivata i vizi dell’ordinanza di demolizione, è infine infondato per le ragioni esposte. Il ricorso è respinto, con condanna in solido dei ricorrenti e dell’interventore alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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