Accertamento istruttorio sulla posizione debitoria per perequazione TIT e TIME (TAR Lombardia n. 2377 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di perequazione dei costi di cui alle componenti tariffarie TIT e TIME, ove risulti incerta la reale posizione debitoria o creditoria del soggetto destinatario dell’intimazione di pagamento, il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio nei confronti della Cassa per Servizi Energetici e Ambientali, affinché quest’ultima depositi una relazione che espliciti l’effettiva posizione del ricorrente e le ragioni delle comunicazioni successivamente inviate. L’ordinanza di istruttoria non decide il merito, ma è diretta ad acquisire elementi necessari per la definizione della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, emessa nei suoi confronti, per il mancato versamento di un importo complessivo di euro 63.249,13 a titolo di perequazione TIT e TIME per gli anni 2016 e 2017, in favore di CSEA. Con motivi aggiunti ha altresì impugnato le successive intimazioni di pagamento degli interessi di mora, per un importo di euro 5.637,60. Il ricorrente chiede l’accertamento che nulla è dovuto, ovvero, in subordine, la determinazione dell’importo effettivamente dovuto. Si è costituita in giudizio la Cassa per Servizi Energetici e Ambientali, mentre l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva una contraddizione tra le prospettazioni delle parti in ordine all’effettiva posizione del ricorrente. Secondo la tesi attorea, infatti, dalle comunicazioni di aggiornamento risulterebbe che il ricorrente è creditore verso CSEA dell’importo di euro 55.713,69; secondo la difesa erariale, invece, le posizioni debitorie del ricorrente ammonterebbero complessivamente a euro 59.431,41.
Dall’esame degli atti emerge che sarebbero stati effettuati da CSEA dei pagamenti a un soggetto terzo, riconosciuti come errati, e che non risulta chiaro se il ricorrente sia creditore o debitore della somma di euro 57.465,20 a titolo di perequazione TIT e TIME.
Il Tribunale ritiene, pertanto, necessario disporre un’istruttoria, assegnando a CSEA il termine di sessanta giorni per il deposito di una relazione che espliciti la posizione debitoria del ricorrente, se esistente, e la ragione e il contenuto delle comunicazioni allo stesso effettuate successivamente agli atti impugnati. L’ordinanza rinvia la trattazione della causa all’udienza del 21 ottobre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.