Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta nel silenzio (TAR Puglia n. 1303 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’integrale esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta nominato per il caso di perdurante inerzia non ha diritto a compenso specifico, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. All’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione alle spese, comprensive di quelle sostenute per ottenere le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate nel titolo. Il decreto, munito di formula esecutiva e regolarmente notificato, non veniva eseguito dall’amministrazione debitrice.

Il condominio creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio senza opporre difese ostative all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto: ne deriva la piena esperibilità del rimedio dell’ottemperanza.

Sul piano dell’interesse ad agire, il Tribunale rileva che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre depositato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

È parimenti decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza che il pagamento sia stato eseguito. Sussistono dunque tutti i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del decreto, con pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e nomina, fin d’ora, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni per l’espletamento dell’incarico, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna del Ministero alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso di quelle sostenute successivamente al decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022, con particolare riguardo alle spese per le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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