Torre eolica esclusa dalla rendita catastale ai sensi della legge n. 208/2015 (Cass. civ. Sez. V n. 22324 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La torre di sostegno dell’aerogeneratore costituisce componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica e, come tale, va espunta dalla stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale. L’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 introduce una nozione di macchinari, congegni, attrezzature e impianti sottratti al regime fiscale che prescinde dall’essere i manufatti infissi o meno stabilmente al suolo, rilevando invece la loro strumentalità rispetto al processo produttivo. Il criterio distintivo privilegia la destinazione ad attività produttiva, con esclusione della componente impiantistica inidonea ad apportare al fabbricato, al di fuori dello specifico processo produttivo, un’effettiva utilità produttiva o reddituale.

Il Fatto

La società contribuente gestisce un parco eolico per la produzione di energia elettrica, classificabile nella categoria catastale D. Con procedura DOCFA aveva proposto la rendita catastale espungendo dal calcolo il valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore.

L’Agenzia delle entrate aveva notificato avvisi di accertamento in rettifica della rendita. Il ricorso della società era stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale e l’appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’irrilevanza catastale delle torri e su vizi motivazionali e valutativi degli avvisi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, e lo ritiene fondato. Il Collegio rileva che la Corte di legittimità si è già pronunciata sulla medesima questione con numerosi precedenti, richiamati nella motivazione.

La norma del 2015 innova i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali: la rendita catastale degli immobili censibili nei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, mentre sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La Corte afferma che la nozione così introdotta prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. Poiché gli avvisi di rettifica sono stati adottati nel 2017, all’esito di una DOCFA del 2016, la fattispecie è soggetta alla nuova disciplina. Non assume quindi rilevanza la consistenza fisica della costruzione: ciò che il legislatore ha privilegiato è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Ne consegue che un elemento strutturalmente connesso al suolo può essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità produttiva. Ai fini della stima rilevano solo le dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo in esso svolto. Il Collegio dà continuità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi specificamente sulla torre di sostegno.

La Corte ritiene acclarato che la torre dell’impianto eolico è componente essenziale, strutturalmente integrata alla navicella e al rotore, funzionale alla produzione di energia elettrica. Essa è pertanto soggetta a esenzione. Il rinvio è disposto al fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri, nell’ambito della giurisdizione di impugnazione-merito propria del giudizio tributario. Accolto il primo motivo, assorbiti i rimanenti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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