Opere abusive su suolo pubblico sottratto a verde: non è edilizia libera la recinzione con cordolo e pavimentazione (TAR Lazio n. 12016 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una recinzione con cordolo in cemento e rete metallica, unitamente alla pavimentazione di una porzione di area pubblica destinata a verde, configura un intervento di trasformazione urbanistica che non rientra nelle opere di edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001. Tali opere, ove insistano su suolo di proprietà comunale e incidano sulla destinazione urbanistica impressa dallo strumento attuativo, richiedono il rilascio del titolo abilitativo, a prescindere dall’esistenza in capo all’esecutore di un titolo di proprietà o di un diritto reale di godimento. Non configura un titolo legittimante l’occupazione la richiesta di pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto anche in caso di occupazione sine titulo.
Il Fatto
Il Comune di Albano Laziale adottava un’ordinanza di demolizione nei confronti della società conduttrice e della società proprietaria di un locale commerciale, per la realizzazione senza titolo di una recinzione e di pavimentazioni su un’area retrostante, destinata dal piano di lottizzazione a verde pubblico e soggetta a vincolo paesaggistico. Le società impugnavano il provvedimento, deducendo che gli interventi dovessero qualificarsi come edilizia libera e che sussistesse un titolo di occupazione dell’area. Il giudice cautelare e il Consiglio di Stato rigettavano le istanze di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la natura delle opere descritte analiticamente nell’ordinanza e documentate dal sopralluogo. La recinzione realizzata con cordolo in cemento, rete metallica e la pavimentazione di porzioni di giardino non sono riconducibili all’edilizia libera, poiché hanno prodotto un’alterazione definitiva dell’assetto del territorio, determinando la sottrazione di una superficie all’uso pubblico e la modifica della destinazione urbanistica impressa al suolo dal piano di lottizzazione.
La classificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001 non è stata efficacemente confutata e comporta l’obbligo di munirsi del preventivo titolo abilitativo. Inoltre, in considerazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area, sarebbe stato comunque necessario anche il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
Quanto alla dedotta legittimazione all’occupazione, il Collegio ha chiarito che le aree risultavano già consegnate al Comune in esecuzione degli obblighi convenzionali del piano di lottizzazione. La concessione per l’occupazione di suolo pubblico, citata dalle ricorrenti, era riferita a un periodo ormai scaduto, non era cedibile né prorogabile e autorizzava esclusivamente il posizionamento di tavoli e sedute per la somministrazione all’aperto.
La Corte ha infine precisato che la richiesta di pagamento del canone unico non può costituire prova di un valido titolo, essendo l’indennità comunque dovuta anche per l’occupazione sine titulo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto con condanna solidale delle società ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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