Autotutela oltre il termine solo per falsa rappresentazione dei fatti progettuali (TAR Sicilia n. 2551 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole al privato deve intervenire entro il termine ragionevole di dodici mesi, ridotto a sei dalla legge n. 182/2025. Il superamento del termine è consentito solo quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti imputabili al privato, non essendo a tal fine necessaria, diversamente che per le dichiarazioni sostitutive mendaci per effetto di condotte costituenti reato, una sentenza passata in giudicato. La diligenza qualificata dei progettisti consente di ricondurre a tale ipotesi gli errori e le omissioni sulla effettiva ubicazione dell’opera rispetto ai vincoli PAI e paesaggistici. Rilevata la discrasia, tuttavia, il Comune non può sostituire la propria valutazione a quella degli enti esponenziali competenti: deve riattivare la conferenza di servizi per acquisire i pareri omessi. L’atto di indirizzo della Giunta, privo di rilevanza esterna, è inammissibile; sull’istanza di permesso di costruire il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente.

Il Fatto

La società ricorrente progetta un impianto zip-line nel territorio comunale. Il progetto definitivo e la variante urbanistica vengono approvati dal Consiglio comunale nel 2022, previa conferenza di servizi e con pareri favorevoli degli enti intervenuti, tra cui il nulla osta ENAC e il parere ambientale regionale. Completate le procedure espropriative, la società presenta istanza di permesso di costruire, che resta senza riscontro.

Nel 2024 la Giunta adotta un atto di indirizzo per avviare l’autotutela; nel 2025 il Consiglio comunale annulla e revoca le delibere del 2022, rilevando plurimi vizi: vincoli idrogeologici e paesaggistici non dichiarati, assenza di VAS, aree percorse dal fuoco, irregolarità espropriative, carenze progettuali e difetto di competenza. La società impugna sia l’atto di indirizzo sia il provvedimento di secondo grado, chiedendo anche l’accertamento del silenzio serbato sull’istanza edilizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi e scrutinizza per primo quello avverso l’autotutela. Superate le eccezioni in rito, qualifica l’atto come annullamento d’ufficio e non revoca, poiché il Comune ha inteso eliminare ab origine delibere ritenute illegittime, con applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La qualificazione è decisiva: l’atto è adottato nel maggio 2025 su delibere del 2022, ben oltre il termine di dodici mesi.

Il Tribunale distingue i capi di motivazione. Per quelli relativi a VAS, incendi, espropri, firma del progettista, difetto di istruttoria, norme contabili e competenza, non è configurabile alcuna condotta del privato idonea a posticipare il termine: l’art. 21-nonies, comma 2-bis, richiede una falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci accertate con sentenza passata in giudicato, e tali evenienze non ricorrono. Il motivo sul termine è quindi parzialmente fondato.

Diverso è l’esito per i vincoli idrogeologici e paesaggistici. La stessa ricorrente ammette di aver collocato la stazione di arrivo in area ritenuta esterna al perimetro PAI per effetto di cartografia non aggiornata. Il Collegio ritiene che la diligenza qualificata dei progettisti, specie a fronte di interessi sensibili come la pubblica incolumità, renda tali omissioni riconducibili alle false rappresentazioni dei fatti, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1556/2026. Su questi capi l’autotutela è dunque tempestiva.

Il quomodo dell’azione amministrativa è però illegittimo. Una volta rilevate le discrasie, il Comune non poteva accertare l’assoluta irrealizzabilità dell’opera, sostituendo la propria valutazione a quella dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza. Doveva riattivare la conferenza di servizi. È infondata la tesi del silenzio assenso ex art. 17-bis: la conferenza segue regole proprie e la tutela dal rischio idrogeologico è esclusa dall’art. 20, comma 4. Analoga illegittimità riguarda il Genio Civile e le carenze progettuali, da verificare in sede di progetto esecutivo.

Quanto al secondo ricorso, l’atto di indirizzo della Giunta è inammissibile per carenza originaria di interesse, non avendo rilevanza esterna. È invece fondata la domanda sul silenzio: il Comune doveva chiedere le integrazioni o provvedere, non restare inerte. Il silenzio assenso sul permesso di costruire è escluso in presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici. Il Tribunale ordina al Comune di pronunciarsi entro novanta giorni, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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