Il ricorso contro l’esclusione dal concorso VVF è improcedibile se il giudizio è impugnato dopo la rinnovazione della prova (TAR Lazio n. 12432 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale quando, all’esito della rinnovazione della prova disposta in sede cautelare, l’amministrazione abbia formulato un nuovo giudizio di inidoneità e il candidato abbia impugnato quest’ultimo con ricorso autonomo, riproponendo in tale sede le medesime domande già veicolate con l’atto introduttivo del giudizio originario. La riunione dei ricorsi connessi, disciplinata dall’art. 70 cod. proc. amm., è una facoltà del Collegio e non un obbligo, sicché la sua mancata adozione non osta alla declaratoria di improcedibilità del ricorso originario, il cui oggetto è stato integralmente trasposto nel giudizio successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco discontinui, partecipava alla procedura straordinaria di reclutamento riservata al personale volontario, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 2018. All’esito delle prove di capacità operativa, la Commissione esaminatrice lo giudicava non idoneo, con conseguente provvedimento di esclusione dalla procedura.
Avverso tale esito proponeva ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’annullamento del giudizio di non idoneità e degli atti connessi, nonché il risarcimento del danno. Con ordinanza cautelare, la Sezione accoglieva l’istanza e disponeva la rinnovazione della prova. Tuttavia, all’esito della rinnovazione, l’amministrazione formulava nuovamente un giudizio di inidoneità.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che il ricorrente ha impugnato il rinnovato giudizio di non idoneità con un ricorso autonomo, recante un distinto numero di registro generale, riproponendo in tale sede tutte le domande già fatte valere con l’atto introduttivo del presente giudizio, inclusa quella risarcitoria.
Ciò posto, il Collegio osserva che la proposizione dell’impugnazione avverso il nuovo provvedimento di esclusione determina la trasposizione integrale del rapporto giuridico controverso nel giudizio successivo. Il provvedimento originariamente impugnato ha, infatti, perso efficacia per effetto della rinnovazione della prova, la quale si è conclusa con un nuovo atto di esclusione, autonomamente impugnato.
Quanto alla richiesta di riunione dei due giudizi, il TAR ricorda che l’art. 70 cod. proc. amm. attribuisce al Collegio una facoltà e non un obbligo di disporre la riunione dei ricorsi connessi. Nel caso di specie, la mancata riunione non impedisce la declaratoria di improcedibilità, atteso che l’oggetto del ricorso in esame è stato interamente riproposto nel giudizio di impugnazione del nuovo provvedimento.
Pertanto, il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, sussistendo giuste ragioni.
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Nota della Redazione
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