Multa notificata oltre novanta giorni: il ritardo va contestato impugnando il verbale (Cass. 2857/2026)

Sentenza della Corte di cassazione, Sezione II civile, n. 2857, depositata il 9 febbraio 2026.

Questione esaminata

Il destinatario di due verbali per violazioni stradali li aveva ricevuti oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 201 del Codice della strada, ma non li aveva impugnati. Solo dopo la successiva ingiunzione di pagamento aveva sostenuto che il ritardo avesse automaticamente estinto l’obbligo sanzionatorio e impedito la formazione del titolo esecutivo.

Principio affermato

La notificazione tardiva del verbale determina un vizio del procedimento di formazione del titolo, non la sua inesistenza. L’estinzione dell’obbligo prevista dall’art. 201, comma 5, deve essere fatta valere con una tempestiva opposizione al verbale, davanti al prefetto o al giudice di pace. Se il destinatario riceve il verbale, anche fuori termine, e non lo contesta, la questione resta preclusa e non può essere riproposta contro la successiva cartella o ingiunzione.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha distinto l’omessa notificazione dalla notificazione tardiva. Nel primo caso il destinatario apprende la contestazione soltanto con la cartella o l’ingiunzione e può far valere allora l’estinzione. Nel secondo caso ha già ricevuto e conosciuto il verbale, sicché decorrono i termini per pagare in misura ridotta o proporre ricorso. La tempestività della notifica è requisito di validità, non di esistenza del titolo: il vizio deve essere sottoposto al giudice con il rimedio specificamente previsto. In assenza di opposizione, il verbale diventa definitivo ed esecutivo. Poiché il ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto i verbali, seppure tardivamente, il ricorso è stato rigettato.

Rilevanza pratica

Chi riceve una multa oltre i novanta giorni non può ignorarla confidando di contestare il ritardo quando arriverà la cartella. Deve impugnare subito il verbale nei termini decorrenti dalla notificazione tardiva. Soltanto quando il verbale non sia mai stato notificato la prima conoscenza con la cartella consente di sollevare in quella sede l’eccezione relativa all’art. 201.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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