Autovincolo dell’amministrazione: la valutazione dei titoli non può essere limitata in sede applicativa (TAR Lazio n. 13808 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, ex artt. 3, co. 2, lett. c), e 8, co. 1 e 2, d.P.R. n. 487/1994, costituisce un autovincolo per l’amministrazione che si consuma con l’adozione del bando e, se del caso, del verbale preliminare della commissione. Le clausole della lex specialis vanno interpretate secondo il loro tenore letterale e non possono essere integrate o limitate in sede applicativa, pena la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio. La mancata attribuzione del punteggio previsto per un incarico espressamente contemplato dal bando, come quello di “responsabile di settore”, integra un vizio di legittimità. L’amministrazione non può, in sede di autotutela o di motivazione successiva, introdurre condizioni più restrittive di quelle previste dalla disciplina di gara.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per il profilo di Vice Ispettore. Nella domanda di partecipazione, il candidato indicava quattro incarichi di tipo direttivo, tra cui quello di Responsabile di settore e di Responsabile di salone in uffici passaporti, regolarmente validati dall’ente di appartenenza. Tuttavia, la scheda di valutazione individuale riportava per tali incarichi la sigla “NV”, ossia “non valutabile”, senza alcuna motivazione. Il candidato, non collocatosi utilmente in graduatoria, proponeva ricorso, deducendo la violazione dei criteri di valutazione fissati nel bando e nel verbale n. 2 del 3 luglio 2024 e la carenza di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel confermare l’orientamento espresso in sede cautelare, ha accolto il ricorso. Il Collegio ha ricordato che in ogni concorso pubblico vige l’obbligo di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione, quale corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Tale adempimento, funzionale ad evitare che le scelte siano condizionate dalla conoscenza delle posizioni dei candidati, si traduce in un autovincolo per l’amministrazione. Nella vicenda, l’amministrazione aveva esercitato e “consumato” la propria discrezionalità, sia prevedendo nel bando gli incarichi di “responsabile di settore” tra i titoli valutabili, sia confermandone la valutabilità nel verbale preliminare della commissione. Di conseguenza, in sede applicativa, diventa dirimente la sola verifica della corrispondenza tra l’incarico svolto e la fattispecie astratta prevista.
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi dell’Amministrazione, secondo cui la valutabilità andasse limitata agli incarichi che non rientrino nelle “normali mansioni di ufficio”, come previsto dall’art. 67 d.P.R. n. 686/1957. Tale interpretazione, oltre ad essere controintuitiva rispetto al dato letterale del bando, che fa riferimento a posizioni ordinative apicali e stabili, poggia su una circolare interna che non può essere richiamata per introdurre requisiti più restrittivi di quelli previsti dalla lex specialis. La valorizzazione delle posizioni ordinative che implicano l’assunzione di responsabilità gestionali corrisponde, anzi, alla ratio della selezione, volta a individuare figure capaci di svolgere funzioni di direzione ai sensi dell’art. 26, co. 3, d.P.R. n. 335/1982.
Il TAR ha infine chiarito che ogni eventuale specificazione volta a distinguere tra incarichi riconducibili al medesimo insieme avrebbe dovuto essere introdotta nella fase di predisposizione delle regole della competizione, e non in un momento successivo. La conferma, da parte della commissione, del punteggio già attribuito non poteva, pertanto, sopravvivere alla declaratoria di illegittimità della mancata valutazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento parziale della graduatoria e ordine all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, attribuendo i 2 punti aggiuntivi spettanti per gli incarichi non valutati.
Nota della Redazione
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