Sopravvenuta carenza di interesse per pagamento quota ridotta payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14306 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuto pagamento, da parte del contribuente, dell’importo pari alla quota ridotta del payback dispositivi medici determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i provvedimenti regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa. La cessazione della materia del contendere di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025 può invece essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al tribunale amministrativo regionale del Lazio, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento. In assenza di tale comunicazione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo con cui è stata certificata la quota a proprio carico per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni dal 2015 al 2018. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lazio, quale giudice funzionalmente competente, unitamente agli atti presupposti e connessi.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata in data 14 aprile 2026, la società ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento della quota ridotta del payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’operatività della disciplina di cui all’art. 7 d.l. n. 95/2025, che introduce un meccanismo agevolato di definizione delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici. Tale disposizione prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni accertino l’avvenuto versamento dell’importo ridotto con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali.
La norma precisa che gli accertamenti regionali devono essere comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, le amministrazioni resistenti non hanno depositato in atti dichiarazioni relative all’avvenuto versamento dell’importo dovuto. La comunicazione regionale, costituente presupposto indefettibile per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non è pertanto intervenuta.
Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento della quota ridotta proveniente dalla stessa società ricorrente è stata ritenuta idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Una volta intervenuto il pagamento, infatti, l’utilità concreta perseguita con l’impugnazione viene meno, essendo venuta meno ogni ragione di controversia sull’atto impositivo.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata pertanto pronunciata, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in coerenza con la finalità deflattiva del contenzioso sottesa alla disciplina emergenziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.