Rinvio per pregiudizialità tra giudizio sull’interdittiva antimafia e appello sulla decadenza della concessione (TAR Puglia n. 664 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il collegio può disporre il rinvio della trattazione del giudizio avverso un’informazione interdittiva antimafia quando l’interesse alla decisione dipenda dall’esito di un separato giudizio, già pendente dinanzi al Consiglio di Stato, concernente la decadenza dalla concessione demaniale alla quale è funzionalmente collegata l’unica attività di impresa. La remissione in termine non è condizionata dall’opposizione delle parti costituite, ma è valutata alla stregua delle esigenze di economia processuale e di effettività della tutela, dovendosi tenere conto anche dell’assenza di benefici cautelari per il ricorrente e della concreta possibilità di una sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia, unitamente agli atti conseguenziali, tra cui il decreto presidenziale di revoca delle concessioni demaniali e l’ordine di sgombero, nonché la determinazione comunale di revoca dell’autorizzazione al pubblico servizio e la dichiarazione di inefficacia dei permessi di costruire.

Nel corso del giudizio, la società ha altresì impugnato il provvedimento prefettizio del 12 luglio 2024 di conferma dell’interdittiva, deducendo plurimi motivi di illegittimità. Parallelamente, dinanzi al Consiglio di Stato risulta pendente l’appello avverso la sentenza del TAR Puglia – Bari, Sezione III, del 22 febbraio 2025, con la quale è stata respinta la domanda di annullamento del decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale del 20 aprile 2023, recante la decadenza dalla concessione demaniale e dalla licenza suppletiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Unica, ha accolto l’istanza di rinvio formulata dalla società ricorrente, la quale ha evidenziato come l’interesse all’annullamento del provvedimento di conferma dell’interdittiva sia strettamente dipendente dall’esito del giudizio di appello concernente la decadenza della concessione demaniale, trattandosi dell’unica attività economica svolta.

Il collegio ha rilevato che l’udienza pubblica dinanzi al Consiglio di Stato è fissata per il settembre 2026 e che la relativa decisione è idonea a consolidarsi con efficacia di giudicato sul rapporto concessorio. Ha quindi ritenuto sussistenti ragioni di economia processuale e di ordinato svolgimento della tutela giurisdizionale, tali da imporre la previa definizione del giudizio sulla decadenza rispetto a quello avente ad oggetto l’interdittiva antimafia.

Il tribunale ha inoltre considerato che, con ordinanza cautelare del 2022, la domanda di sospensiva dell’efficacia dell’interdittiva era stata respinta, sicché dal rinvio la parte ricorrente non riceve alcun beneficio, e che sussiste la dichiarata possibilità di sopravvenienza di una carenza di interesse in funzione dell’esito dell’appello.

Alla luce di tali elementi, pur in assenza di un’espressa previsione normativa di pregiudizialità tra i procedimenti, il giudice ha disposto il rinvio della trattazione del giudizio a una delle udienze straordinarie del primo semestre 2027, da individuare con apposito provvedimento, ritenendo prevalenti le esigenze di connessione sostanziale tra le controversie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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