Sindacato sul giudizio di avanzamento dei militari e valorizzazione dell’eccellenza culturale (Cons. Stato n. 6238 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi di avanzamento dei militari sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in caso di difetto di motivazione, di manifesta discriminatorietà o di travisamento dei presupposti di fatto. L’alta discrezionalità tecnica della commissione non crea un’area franca dal controllo giurisdizionale, che resta volto a verificare la coerenza generale del metro valutativo e la manifesta congruità dei punteggi. In sede di riedizione del potere, la commissione deve attribuire partitamente i punteggi previsti per ciascun complesso di elementi di cui all’art. 1059, comma 3, c.o.m., senza operare una compensazione tra eccellenza culturale e non eccellenza professionale. L’attribuzione a un candidato plurilaureato di un punteggio prossimo a quello di colleghi diplomati integra il vizio di eccesso di potere per incoerenza del metro valutativo.

Il Fatto

Due ricorsi riguardano il medesimo ufficiale, che lamenta l’illegittimo giudizio di avanzamento a scelta al grado di Primo Maresciallo per le aliquote del 2012 e del 2013. Due sentenze del TAR Lazio avevano annullato le originarie valutazioni per il macroscopico errore nell’apprezzamento dei soli titoli culturali. In esecuzione, la commissione rivalutò i punteggi, incrementandoli in misura ritenuta insufficiente.

Il ricorrente ha impugnato i nuovi verbali deducendo eccesso di potere per violazione o elusione delle sentenze, nonché la violazione dell’art. 1059 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 97 Cost.. Il TAR ha respinto i ricorsi; di qui l’appello, con cui si censura il carattere inadeguato del punteggio assegnato per gli elementi culturali e la lamentata ponderazione tra i diversi gruppi di valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce gli appelli per connessione oggettiva e soggettiva e li ritiene parzialmente fondati. Richiamata la giurisprudenza della Sezione, ribadisce che le valutazioni di avanzamento, pur connotate da alta discrezionalità tecnica, non sottraggono l’azione amministrativa al controllo di coerenza del metro valutativo e di manifesta congruità dei punteggi.

Il punto decisivo riguarda gli elementi di cui alla lettera c) dell’art. 1059 c.o.m.. Le precedenti sentenze avevano evidenziato l’eccellenza culturale e formativa del candidato; in sede di rivalutazione il punteggio fu però variato solo marginalmente, con un distacco minimo rispetto a concorrenti in possesso del solo diploma superiore. L’Amministrazione, osserva il Collegio, ha sostanzialmente ammesso di aver bilanciato l’eccellenza culturale con la non eccellenza professionale, anziché assegnare partitamente i punteggi per ciascun gruppo di elementi. L’assegnazione a un plurilaureato di un punteggio prossimo a quello di colleghi diplomati rende il giudizio inspiegabile e ingiustificabile e manifestamente incongruo.

Quanto agli elementi di cui alle lettere a) e b), la doglianza è invece infondata. Le sentenze passate in giudicato non avevano statuito sull’erroneità nel merito di tali punteggi, sicché l’Amministrazione non aveva vincoli, pur avendo comunque migliorato le valutazioni. L’appellante, inoltre, non dimostra, come suo onere, che la qualifica finale sia stata di eccellenza anziché soltanto superiore alla media.

Il Collegio richiama infine il principio per cui il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere indagato mediante un surrettizio confronto a coppie tra scrutinandi unilateralmente individuati. Sulla base di tali coordinate, gli appelli si accolgono in parte, con riforma delle sentenze appellate e annullamento degli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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