Adeguamento dell’algoritmo TFO e recupero dell’indebito da sovra-incentivazione (Cons. Stato n. 6236 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva rimodulata ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 91/2014 non costituisce esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma espressione del potere di determinazione delle modalità operative di erogazione delle tariffe rimodulate riconosciuto al gestore dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. La correzione ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica di adeguamento della formula al precetto. L’erogazione di somme superiori all’ammontare della TFO stabilita dai conti energia integra un indebito oggettivo che il gestore è tenuto a recuperare ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza che assumano rilievo la buona fede dell’accipiens o l’intervenuta risoluzione della convenzione. L’operatore che aderisce alla TFO sceglie di sottrarsi al rischio di mercato e non può invocare le regole del mercato cui è rimasto estraneo.
Il Fatto
Una società è stata soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. quinto conto energia), operante in regime di cessione totale e remunerato con tariffa fissa onnicomprensiva. A seguito dell’entrata in vigore dello spalma-incentivi, il gestore aveva rimodulato la tariffa mediante un algoritmo che prevedeva una funzione di massimo per la sola componente incentivata.
Con provvedimento del 5 aprile 2023 il gestore ha concluso il procedimento di adeguamento, estendendo la funzione di massimo anche alla componente non incentivata, e ha chiesto la restituzione degli importi erogati in eccedenza per gli anni 2021 e 2022, qualificati come indebito. La società ha impugnato davanti al TAR Lazio, che ha respinto ricorso e motivi aggiunti. Propone appello, riproponendo anche la domanda di accertamento del diritto alla tariffa calcolata con il precedente algoritmo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di carenza di potere in concreto: secondo l’appellante il gestore sarebbe intervenuto su una convenzione già risolta, esercitando un’autotutela in assenza dei presupposti. La tesi non regge. L’adeguamento della formula non attiene a un provvedimento amministrativo ma alla formula algoritmica e trova base giuridica nell’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. Il gestore, richiamando i propri precedenti (sentenze nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 3814, 5207, 5208, 5026 e 5027 del 2025), osserva che la correzione è vincolata e necessaria per adeguare la formula al precetto.
L’erogazione di importi superiori alla TFO, derivante dall’anomalo incremento dei prezzi di mercato del 2021 e 2022, integra dunque un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. L’obbligo restitutorio dipende dalla sola natura indebita della percezione: irrilevanti la buona fede, la risoluzione della convenzione e la mancata garanzia fideiussoria. Il gestore non ha agito in via autoritativa su un rapporto esaurito, ma ha adeguato la formula, accertato il pagamento in eccedenza e chiesto la restituzione.
Il secondo motivo contesta la lettura dell’art. 26, comma 1, d.l. n. 91/2014: l’appellante sostiene un’equiparazione tra impianti di piccola e grande taglia, con conseguente illegittimità della funzione di massimo sulla componente non incentivata. Il Collegio esclude sia l’equiparazione testuale sia la deroga all’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012. Il rinvio normativo mutua il solo meccanismo di calcolo della componente incentivata; la TFO resta fissa e onnicomprensiva. Il prezzo zonale opera quale fattore interno di determinazione delle due componenti, non quale parametro di indicizzazione della tariffa. Diversamente, si consentirebbe una TFO superiore a quella dei conti energia, con effetto di sovra-incentivazione contrario alla disciplina degli aiuti di Stato e alla ratio dello spalma-incentivi, richiamata anche da Corte cost. sent. n. 16/2017.
Quanto all’affidamento, la Corte costituzionale ha chiarito che la garanzia di costanza dell’incentivo non impone l’immutabilità della misura rispetto alle variazioni dei rapporti di durata. L’operatore ha valutato ex ante la sostenibilità dell’iniziativa scegliendo di ripararsi dalle oscillazioni del mercato e non può ora pretendere le regole del mercato cui è rimasto estraneo. Nessun affidamento è predicabile nella conservazione di somme eccedenti, chiaramente percepibili come indebite secondo il modello dell’operatore prudente e accorto.
Il terzo motivo lamenta disparità rispetto agli impianti di grande taglia. La censura non coglie nel segno: la cessione a tariffa fissa distingue gli impianti di piccola taglia da quelli che vendono sul mercato, e il rischio di mercato è l’elemento scriminante. L’appello è respinto, con reiezione della domanda di accertamento e compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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