Accesso agli atti e segreto istruttorio penale nella revoca del nulla osta (TAR Campania n. 3315 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro ha un interesse qualificato e strumentale all’accesso alla documentazione posta a fondamento del provvedimento, da intendersi quale mezzo utile alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, tanto in fase procedimentale quanto in fase processuale. L’accesso va però escluso, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990, per gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, o comunque su loro iniziativa, coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., anche quando materialmente redatti da una pubblica amministrazione. La richiesta di accesso è rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento, a prescindere dal riparto interno di competenze tra gli uffici.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore extracomunitario. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il nulla osta, il lavoratore entrava in Italia e le parti stipulavano il contratto di soggiorno. Successivamente, con nota del 16 gennaio 2026, il medesimo ufficio comunicava l’avviso di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, richiamando un parere ostativo della Questura, a sua volta fondato su accertamenti della Prefettura di altra provincia.
Con memoria del 20 gennaio 2026 la società chiedeva anche di accedere al parere ostativo, agli atti e verbali dell’attività investigativa e a ogni documento istruttorio richiamato. Con nota del 27 gennaio 2026 la Prefettura riscontrava l’istanza, affermando di allegare “per pronta consultazione tutti gli atti relativi al procedimento”, ma allegando solo il preavviso di revoca già noto, la nota stessa e mere ricevute di consegna. Di qui il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la sussistenza di un interesse qualificato della ricorrente, sottolineando che la documentazione richiesta è sottesa all’avvio del procedimento di revoca e alla revoca poi adottata. La sua conoscenza è necessaria per articolare, plena cognitio, le difese degli interessi giuridicamente rilevanti, prima in fase procedimentale e poi in fase processuale.
Il Tribunale ha chiarito che il nesso di strumentalità, secondo costante e condivisa giurisprudenza, va inteso in senso ampio: la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse del richiedente. Non è quindi necessaria una strumentalità stretta e immediata rispetto a un giudizio già pendente.
È stato poi respinto l’argomento dell’amministrazione fondato sul riparto interno di competenze. La richiesta di accesso vede quale soggetto passivo l’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento, a prescindere dall’organizzazione interna e dalla distribuzione dei compiti tra i diversi uffici, richiamando sul punto TAR Campania, Napoli, sent. n. 3363 del 2020.
Il Collegio ha però richiamato il limite dell’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990, che esclude il diritto di accesso nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge, e l’art. 329 cod. proc. pen., che copre gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino alla chiusura delle indagini preliminari. Gli atti di indagine, o comunque compiuti su iniziativa degli organi inquirenti, anche se redatti da una pubblica amministrazione, sono sottratti all’accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e soggetti alla disciplina del codice di procedura penale. Sono richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, sent. n. 4537 del 2016 e Cons. Stato, sent. n. 6117 del 2008, nonché TAR Lazio, sent. n. 4608 del 2020, TAR Umbria, sent. n. 36 del 2024 e TAR Campania, Napoli, sent. n. 291 del 2025 e n. 3142 del 2025.
Il ricorso è stato quindi accolto, facendo salva la verifica da parte dell’amministrazione dell’effettiva esistenza del segreto istruttorio penale sugli atti di indagine. È stato ordinato all’amministrazione di esibire la documentazione richiesta, ad eccezione di quella eventualmente coperta da segreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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