Esecuzione del giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 516 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza passata in giudicato e dalla sua rituale notificazione. Grava invece sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, in applicazione del principio generale dell’art. 2697, comma II, c.c. La mancata costituzione dell’ente debitore e la conseguente assenza di prova contraria impongono di affermare la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato. L’obbligo esecutivo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione, mentre non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con sentenza n. 155/2024 del 27.11.2024, il Giudice di Pace di Catania ha condannato il Comune di San Pietro Clarenza al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese legali liquidate in € 200,00, oltre accessori. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione in data 5.12.2024 ed è passato in giudicato, come da attestazione in atti.

Non essendo intervenuta l’ottemperanza, il creditore ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo al Tribunale di ordinare all’ente di dare seguito all’esecuzione e di nominare, in caso di persistente inattività, un commissario ad acta, con vittoria di spese. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque le condizioni per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a.

Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale applica il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, ossia della decisione del giudice ordinario passata in giudicato, incombeva sull’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. Nel caso concreto tale prova è mancata, con conseguente inammissibilità di ogni difesa contraria in assenza di costituzione.

Va dunque affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratte le eventuali somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo esecutivo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, limitatamente alle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.

Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il segretario generale del Comune di Mascalucia, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori novanta giorni. Il compenso è posto a carico dell’amministrazione soccombente, con liquidazione mediante separato decreto e nota specifica da depositarsi a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in complessivi € 200,00, avuto riguardo alla natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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