Avviamento al lavoro e autonomia siciliana: legittimo il doppio dei candidati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5309 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di avviamento al lavoro presso gli enti locali della Regione Siciliana, la riserva di competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali non preclude l’applicazione della disciplina statale sul reclutamento. L’art. 1, comma 2, della L.R. Sicilia n. 10/2000 opera un richiamo mobile al D. Lgs. n. 165/2001, e dunque all’art. 35, comma 1, lett. b), e all’art. 70, comma 13, che rinvia al d.P.R. n. 487/1994. Ne segue che l’amministrazione è tenuta a richiedere un numero di lavoratori doppio rispetto ai posti da ricoprire e, in caso di mancato superamento delle prove selettive, a sostituire i candidati non idonei mediante ulteriori avviamenti secondo l’ordine della graduatoria. La caducazione di tale obbligo non può fondarsi sulla circostanza, non documentata, della successiva copertura dei posti mediante stabilizzazione.

Il Fatto

Nel dicembre 2003 un Comune siciliano richiese all’ufficio competente l’avviamento di tre nominativi per la selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di operatore tecnico-manutentivo. Esperite le prove, risultò idoneo il solo candidato collocato al primo posto della graduatoria.

Il soggetto posizionato al quarto posto agì in giudizio per l’accertamento del proprio diritto a essere sottoposto alle prove selettive, sostenendo che il Comune, avendo ritenuto non idonei due dei tre lavoratori avviati, fosse tenuto a ulteriori avviamenti secondo l’ordine di graduatoria. Il Tribunale di Siracusa respinse la domanda; la Corte d’appello di Catania accolse il gravame e condannò l’ente a sottoporre l’istante alla prova. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola secondo cui il giudice di legittimità può ritenere fondata o infondata la questione anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti. Il limite è dato dall’art. 112 c.p.c., poiché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti incontra il solo vincolo del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tale facoltà va esercitata nella specie, perché la soluzione impone una ricostruzione del quadro normativo parzialmente difforme da quella seguita in appello.

Il ricorrente aveva invocato l’autonomia statutaria siciliana e le LL.RR. Sicilia nn. 36/1990 e 12/1991, per sostenere che la richiesta di avviamento dovesse essere pari, e non doppia, rispetto ai posti. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sulla distinzione tra ordinamento civile, riservato allo Stato, e competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali. Rientrano nella prima le misure relative a rapporti lavorativi già in essere; nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. Tali principi valgono anche per la Regione Siciliana, alla cui competenza esclusiva appartiene la materia dell’art. 14, lett. p), dello Statuto.

Il passaggio decisivo è però un altro. Viene in rilievo l’art. 1, comma 2, della L.R. Sicilia n. 10/2000, che rinvia, per quanto non previsto, al D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche. Il richiamo è mobile e si estende quindi al D. Lgs. n. 165/2001. L’art. 35, comma 1, lett. b) fissa il principio dell’assunzione mediante avviamento degli iscritti alle liste per i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. L’art. 70, comma 13, richiama a sua volta il d.P.R. n. 487/1994 per le parti non incompatibili.

Da qui l’infondatezza dei primi due motivi. È stata la stessa Regione, nell’esercizio della propria autonomia e in epoca successiva alla L.R. n. 36/1990, a optare per il richiamo diretto alla disciplina statale. L’applicazione degli artt. 25 e 27 del d.P.R. n. 487/1994 non è quindi preclusa. Infondata è anche la doglianza sull’omesso esame della copertura dei posti mediante stabilizzazione: esclusa la tesi dell’avviamento pari ai posti, quella circostanza diviene irrilevante, oltre a involgere un apprezzamento riservato al giudice di merito. Il terzo motivo, sulle spese, è inammissibile perché meramente ipotetico. Il ricorso è respinto, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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