Rigetto fallimento privo di attitudine al giudicato esterno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15169 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata, perché partecipa della natura dei comandi giuridici e non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Tuttavia il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato: configura una mera preclusione di fatto in ordine al credito, alla qualità di soggetto fallibile e allo stato di insolvenza, sicché è possibile dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore o sulla scorta di elementi sopravvenuti. L’apprezzamento del giudice di merito circa l’idoneità del mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso del socio dalla società di persone è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.

Il Fatto

La vicenda riguarda un socio di una società in nome collettivo che assumeva di aver esercitato il recesso dalla compagine e di averne dato pubblicità mediante comunicazione trasmessa alla camera di commercio e ai soci. Su tale presupposto egli si opponeva ai decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti, ma il tribunale respingeva le opposizioni.

La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame, rilevando che il recesso non risultava dal registro delle imprese e che la sola comunicazione alla camera di commercio non bastava a soddisfare gli obblighi di pubblicità utili a produrre effetti verso i terzi. Il socio proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui resistevano i dipendenti della società quali controricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, denunciavano la mancata considerazione di una sentenza con cui il tribunale aveva rigettato la domanda di fallimento del ricorrente, proprio in ragione dell’avvenuta pubblicizzazione del recesso. Si assumeva la violazione del giudicato esterno rispetto a quel provvedimento passato in giudicato, nonché l’omessa valutazione di un fatto decisivo.

La Corte ribadisce in via preliminare che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, richiamando Cass. n. 12754 del 2022. Ciò nonostante, osserva che la decisione impugnata non menziona l’eccezione di giudicato sollevata nei gradi di merito. Ma il passaggio dirimente è altro: la sentenza invocata è una decisione di rigetto dell’istanza di fallimento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è privo di attitudine al giudicato.

Non è configurabile, chiarisce la Corte, una preclusione da cosa giudicata, ma solo una preclusione di fatto in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile e allo stato di insolvenza. Di conseguenza è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero su elementi sopravvenuti o preesistenti ma non dedotti, e persino su una prospettazione identica a quella respinta. Il richiamo è a Cass. n. 16411 del 2018 e Cass. n. 5069 del 2017. Le censure sono dunque infondate.

Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 2290 e 2300 cod. civ., sostenendo che l’annotazione della comunicazione di recesso nella visura camerale sarebbe stata sufficiente a rendere noto lo scioglimento del vincolo. La Corte rileva che il giudice d’appello aveva effettivamente valutato l’annotazione, ma l’aveva ritenuta non sufficiente a rendere opponibile ai terzi la cessazione della qualità di socio, trattandosi della mera esplicitazione di un’intenzione da concretizzare con l’adempimento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta di una valutazione di merito, coerente con il dettato legislativo e con i principi già espressi (Cass. n. 2639 del 2001), e l’apprezzamento sull’idoneità del mezzo di pubblicità è incensurabile se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici (Cass. n. 14962 del 2004; Cass. n. 4865 del 2010). Il motivo è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *