La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale legittima la ripetizione dell’indebito verso il fornitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 10389 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 (Corte cost. n. 43 del 2025), il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’addizionale provinciale sull’accisa, è legittimato ad agire in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore. La declaratoria di illegittimità comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione, senza che rilevi l’efficacia orizzontale della Direttiva 2008/118/CE. Il principio opera anche in presenza di un rapporto trilaterale per cessione del credito.
Il Fatto
Una società agiva in giudizio nei confronti della cessionaria del credito del proprio fornitore di energia elettrica, chiedendo la ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all’accisa per gli anni 2010-2011. La domanda, fondata sull’assunta contrarietà dell’imposta al diritto dell’Unione, era accolta in primo grado con condanna della cessionaria, tenuta indenne dal fornitore.
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione. Il fornitore ricorreva per cassazione con tre motivi, incentrati sulla illegittima disapplicazione della norma interna da parte del giudice di merito e sulla natura dell’addizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, scrutinando congiuntamente i tre motivi alla luce della giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025. Il decisivo punto di riferimento è costituito dal principio affermato da Cass. Sez. 3, sent. n. 13740 del 2025, che la Corte richiama integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, per contrarietà al diritto dell’Unione, determina la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Ne consegue che il consumatore finale può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore che ha addebitato l’imposta, il quale potrà rivalersi verso lo Stato. La Corte precisa che tale conclusione prescinde dalla questione dell’efficacia orizzontale della Direttiva, superata dall’intervento caducatorio della norma interna.
La Corte estende il principio anche all’ipotesi in cui il rapporto presenti natura trilaterale per l’intervenuta cessione del credito, richiamando sul punto l’ord. n. 28516 del 2025. La circostanza che il pagamento sia stato effettuato alla cessionaria non preclude l’azione di ripetizione nei confronti del fornitore cedente.
Infine, la Corte valuta la sopravvenienza della sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 2025 (causa C-546/23), la quale, pur ribadendo la natura di imposta indiretta dell’addizionale, è intervenuta su una disciplina già travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. Le spese sono integralmente compensate in ragione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale.
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Nota della Redazione
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