L’avviso di accertamento motivato per relationem non richiede l’allegazione dei documenti richiamati (Cass. civ. Sez. 5 n. 5463 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di allegare all’avviso di accertamento i documenti richiamati nella motivazione, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale. La mancata allegazione attiene al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell’atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. L’avviso motivato per relationem, che riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato e le ragioni delle riprese, non è nullo.
Il Fatto
A seguito di un riscontro tra i ricavi dichiarati da una società in accomandita semplice e i dati comunicati dalla compagnia assicuratrice mandante, l’Agenzia delle entrate notificava alla società e ai soci un invito a comparire e, successivamente, rispettivi avvisi di accertamento relativi a maggiori ricavi non dichiarati per l’anno d’imposta 2013.
La società e i soci impugnavano gli atti, ottenendo l’accoglimento dei ricorsi in primo grado: la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto che la documentazione posta a fondamento dell’accertamento non fosse stata allegata all’invito a comparire né prodotta nei giudizi. L’Agenzia proponeva appello, producendo la comunicazione della compagnia assicuratrice e il prospetto riepilogativo ad essa allegato. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, ritenendo l’avviso esaustivamente motivato per relationem. I contribuenti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, sostenendo che il giudice d’appello avesse illegittimamente ammesso una sanatoria giudiziale dell’avviso, consentendo la produzione tardiva di atti e documenti di cui l’atto impositivo era ab origine sprovvisto.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La CTR non aveva integrato la motivazione dell’avviso in appello, ma aveva scrutinato direttamente l’atto, accertando che esso esibiva un’effettiva motivazione per relationem alla comunicazione della compagnia assicuratrice, riprodotta nel suo contenuto essenziale. Tale modus procedendi risulta conforme al principio di legittimità, richiamando Cass. n. 34906 del 2024, secondo cui l’Amministrazione non ha l’obbligo di allegare i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, lamentando l’insussistenza dei presupposti dell’azione accertatrice per la mancata produzione della documentazione a supporto della pretesa.
La Corte ha ricondotto la questione al piano della prova e non della motivazione, enunciando il principio per cui non è nullo l’avviso motivato per relationem ad atti non allegati, i quali possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come affermato da Cass. n. 16625 del 2025. La produzione in appello della comunicazione della compagnia assicuratrice consente all’Agenzia di ritenere assolto l’onere probatorio su di essa gravante, facendo sorgere in capo ai contribuenti l’onere di offrire la prova contraria, non adempiuto nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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