Revoca del permesso di soggiorno UE e assenza oltre dodici mesi (TAR Puglia n. 1197 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 prevede la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in caso di assenza del titolare dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi. La lettura congiunta di tale disposizione con il comma 6 del medesimo articolo non determina una revoca automatica: l’assenza protratta oltre il limite legale deve ritenersi giustificata solo se sorretta da gravi e comprovati motivi. L’onere di provare tali ragioni grava sullo straniero, mentre l’Amministrazione è tenuta a valutarle. Il semplice riferimento all’emergenza Covid-19, privo di riscontri documentali puntuali e di nesso impeditivo assoluto, non integra la giustificazione richiesta, soprattutto quando il rientro era possibile in finestre temporali intermedie. Il provvedimento di revoca che dia conto delle ragioni di fatto e di diritto è, pertanto, legittimo e adeguatamente motivato.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugna il decreto con cui il Questore di Brindisi ha disposto la revoca del titolo e il rigetto dell’istanza di aggiornamento presentata il 22 dicembre 2023. L’Amministrazione contesta l’assenza dal territorio UE per un periodo superiore a dodici mesi continuativi, compreso tra il 22 ottobre 2020 e il 22 gennaio 2023.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998 e il difetto di motivazione, sostenendo che l’assenza sarebbe stata determinata dalla chiusura delle frontiere della Cina durante l’emergenza sanitaria e dalla necessità di curarsi. In via cautelare il Tribunale respinge l’istanza con ordinanza n. 397/2024. La causa giunge in decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra l’art. 9, comma 7, lett. d), e il comma 6 del d.lgs. n. 286/1998. La lettura congiunta delle due norme, osserva il Tribunale, non collega automaticamente l’assenza ultra-dodicennale alla revoca, ma richiede che l’assenza stessa risulti sorretta da valide ragioni o comprovati motivi, che lo straniero ha l’onere di provare e l’Amministrazione di valutare.

Sul piano istruttorio, il Tribunale esclude il dedotto deficit motivazionale. La revoca non è frutto di mero automatismo: l’assenza si è protratta ben oltre i dodici mesi e non può considerarsi marginale o di lieve entità. Assume rilievo, in senso contrario alla tesi ricorrente, l’esistenza di finestre temporali che avrebbero consentito il rientro molto prima del gennaio 2023, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 imposte ai passeggeri provenienti dalla Cina.

Quanto alle ragioni addotte — chiusura delle frontiere e precarie condizioni di salute — il Collegio le reputa generiche, non documentate e non idonee a configurare un impedimento assoluto al rientro. Il Tribunale conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto della ordinanza cautelare n. 397/2024, richiamandone la motivazione.

Anche il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’obbligo di motivazione, è disatteso: la Questura ha indicato in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto della revoca, mentre la ricorrente non ha dimostrato fatti interruttivi o circostanze assolutamente impeditivi indipendenti dalla propria volontà. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese in ragione delle particolari condizioni personali della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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