Emersione del lavoro: inammissibile il ricorso se la posizione è già regolare (TAR Piemonte n. 199 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso il rigetto della domanda di emersione del rapporto di lavoro di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 quando il lavoratore extracomunitario sia già titolare di un permesso di soggiorno, sia pure provvisorio, e il rapporto di lavoro sia stato instaurato con regolare comunicazione di assunzione prima della presentazione dell’istanza. In tale ipotesi la fattispecie normativa non è integrata, poiché la posizione lavorativa e di soggiorno è già regolare e non vi è alcuna situazione irregolare da emersere o sanare. L’eventuale rigetto non produce quindi alcuna lesione concreta e attuale, restando onere dell’interessato curare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che proprio in forza di quel provvedimento gli compete.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, entrava in Italia con visto turistico e, respinta la domanda di protezione internazionale, otteneva un permesso di soggiorno provvisorio. Il 1° giugno 2019 veniva assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come assistente a persone non autosufficienti. In relazione a tale rapporto presentava, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, domanda di emersione del lavoro irregolare.
La Prefettura rigettava l’istanza, rilevando che il rapporto era stato regolarmente avviato in data antecedente alla presentazione della domanda e che pertanto la fattispecie normativa non risultava integrata. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina sull’emersione e l’illogicità della motivazione, e chiedendo l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, assorbendo ogni altra censura. La verifica muove dalla ricostruzione della posizione della ricorrente al momento dell’istanza: ella era già destinataria di un permesso di soggiorno, sia pure provvisorio, rilasciato dopo un primo diniego di protezione internazionale.
Su tale base era stato stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con regolare comunicazione di assunzione. La regolarità della situazione è stata accertata tanto dalla Questura quanto dall’Ispettorato del lavoro di Torino. Ne deriva che la presenza in Italia e il connesso rapporto lavorativo erano pienamente regolari.
Il Tribunale condivide quindi la motivazione del provvedimento impugnato: poiché il rapporto era stato regolarmente avviato prima della domanda, la fattispecie dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 — che presuppone una situazione di lavoro irregolare da emersere — non ricorreva. Non vi era, in altri termini, nulla da far emergere o sanare.
Il rigetto prefettizio non arreca pertanto alcuna lesione concreta e attuale all’interessata. Il Collegio osserva anzi che incombe sulla ricorrente curare il regolare rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che, proprio in ragione del provvedimento intervenuto, non può che spettarle. La declaratoria di inammissibilità travolge i motivi di merito, e le spese di giustizia sono compensate per ragioni evidenti.
Nota della Redazione
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