Offerta con smartphone non è aliud pro alio rispetto al sistema radio (Cons. Stato n. 5930 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis integra aliud pro alio ed è sanzionabile con l’esclusione dalla procedura solo quando le clausole di gara individuino caratteristiche e qualità del servizio espressamente definite come minime, oppure descritte in modo da rivelarne con certezza ed evidenza il carattere essenziale. Quando invece permanga un margine di ambiguità sulla portata delle clausole, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione maggiormente rispettosa del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale. Il solo d.lgs. n. 259 del 2003, che descrive la comunicazione tramite cellulare come dipendente da infrastruttura e copertura di rete, non è sufficiente a qualificare la fornitura di smartphone commerciali come assolutamente eterogenea rispetto al sistema di comunicazione via radio richiesto, né a giustificare l’esclusione dell’offerta dalla gara.

Il Fatto

Il Comune di Cellole indice una procedura per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio del codice della strada e delle relative infrazioni accertate dalla polizia municipale, con fornitura di apparati per l’accertamento. Dopo l’esclusione dalla prima gara e la riedizione della procedura, la seconda classificata impugna l’aggiudicazione.

Il TAR Campania, con la sentenza impugnata, accoglie il motivo che qualifica l’offerta del raggruppamento primo classificato — consistente in smartphone operanti tramite ponte radio — come aliud pro alio rispetto alla prescrizione di un sistema di comunicazione via radio senza ponte, dispone l’esclusione e l’aggiudicazione in favore della ricorrente. La società aggiudicataria appella; la seconda classificata propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il motivo logicamente pregiudiziale, con cui si censura la qualificazione della fornitura di smartphone, dotati di SIM card e operanti su rete pubblica, come aliud pro alio rispetto al previsto sistema di comunicazione via radio. Il disciplinare non specificava la banda di frequenza, non imponeva l’utilizzo di apparati radio dedicati tradizionali e non vietava l’impiego di infrastrutture di telecomunicazione esistenti.

La Corte ricorda che la difformità rispetto alla lex specialis può comportare l’esclusione anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva, ma solo nei casi in cui la legge di gara preveda caratteristiche e qualità qualificabili con assoluta certezza come minime, perché espressamente definite tali o descritte in modo da rivelarne con evidenza il carattere essenziale. Laddove permanga ambiguità, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione maggiormente rispettosa del favor partecipationis, con richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 8443 del 2025.

La Corte precisa inoltre che le prestazioni difformi rispetto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica non possono ottenere il punteggio premiale, ma non determinano l’invalidità dell’offerta complessiva quando, per il loro carattere marginale e accessorio, non incidono sulla stessa, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici (Cons. Stato, Sez. V, n. 780 del 2026).

Alla luce di tali premesse, la proposta fornitura di smartphone commerciali non integra aliud pro alio e non determina l’inammissibilità dell’offerta. L’appalto è funzionale all’acquisizione di un servizio di gestione sanzionatoria e di una fornitura descritta con precisione negli artt. 3.1.2 del disciplinare e 1.2 del capitolato, rispetto ai quali non emerge difformità dei prodotti offerti. Il motivo è accolto, con assorbimento degli altri.

Quanto all’appello incidentale, i motivi sui criteri B ed E sono rigettati: il punteggio deriva da una valutazione complessiva di molteplici profili e non è inficiato dal singolo elemento del software; la diversa valutazione delle figure professionali è giustificata dalla possibilità di apprezzarne competenze ed esperienze, non dal mero dato numerico. Anche il motivo assorbito e riproposto è rigettato: il punteggio di 15 punti su 20 resta ragionevole e un’eventuale riduzione di un terzo sarebbe insufficiente a ribaltare la graduatoria. In riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è rigettato, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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