Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 805 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento della pubblica amministrazione, può rifiutare la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono, in concreto, fattori valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., idonei a escludere l’astreinte, senza pregiudizio per l’ordine di esecuzione del giudicato e per la nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno una condanna dell’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500,00 euro, e a corrispondergli la Retribuzione Professionale Docenti per un importo di 651,90 euro.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione della somma stabilita e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, non essendo contestato l’inadempimento. Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito sulla Carta della somma determinata nel titolo azionato e corresponsione della Retribuzione Professionale con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Decorso inutilmente il termine, è stato nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.
Sulla domanda di astreinte il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, che ha escluso preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto verso la pubblica amministrazione, precisando però che le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive rilevano nella verifica concreta dei presupposti e nella graduazione dell’importo.
Il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino ragioni ostative idonee a giustificare la mancata condanna, richiamando sul punto TAR Lazio n. 9022/2018, TAR Lazio n. 3101/2018 e TAR Campania n. 3836/2018. Tali ragioni sono state qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. La domanda di penalità di mora è stata pertanto respinta, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro e distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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