Motivazione dell’avviso di rettifica e autosufficienza del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 20973 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa e di consentire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo in fase contenziosa l’Amministrazione ha l’onere di provare i presupposti fattuali del criterio prescelto. Con riferimento al metodo sintetico-comparativo, l’avviso è adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato come parametro, delle parti utili a comprenderlo, con ciò essendo assolto l’onere di allegazione. La censura che deduca la congruità della motivazione dell’atto impositivo è pertanto inammissibile se il ricorso per cassazione non riporti i passi della motivazione che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, per difetto di autosufficienza. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso dovrebbe gravare.

Il Fatto

Il contribuente impugna un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipocatastali e Invim, con cui l’Amministrazione ha rideterminato il valore venale in comune commercio di un immobile oggetto di compravendita, atto registrato nel luglio 2012. La rettifica si fonda sui valori di altri immobili ubicati nella medesima zona censuaria, indicati nella parte motiva dell’atto impositivo.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9039/2016, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando l’operato dell’Ufficio e rilevando che la rettifica era coerente con il valore accettato dalla parte alienante e con i valori di altri immobili della stessa zona. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., lamentando il rinvio per relationem ad altri atti. La Corte lo rigetta: la questione involge la concludenza e attendibilità delle fonti di prova, riservate al giudice del merito; il vizio denunciabile è solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la motivazione apparente, in linea con le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014.

Il secondo motivo, incentrato sul difetto di indizi gravi, precisi e concordanti e sul contraddittorio endoprocedimentale in tema di studi di settore, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte osserva che l’accertamento standardizzato è ambito estraneo al potere di rettifica esercitato ai sensi del d.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52, richiamando le Sezioni Unite n. 26635 del 2009.

I motivi terzo, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non riproduce l’effettivo contenuto motivazionale dell’atto impositivo, non consentendo alla Corte di verificare il denunciato deficit. La censura sulla congruità della motivazione esige che il ricorso riporti i passi dell’atto asseritamente mal interpretati o pretermessi.

La Corte ribadisce che l’obbligo di motivazione è assolto con l’enunciazione del criterio astratto di rettifica, gravando sull’Amministrazione solo in fase contenziosa la prova dei presupposti fattuali. Quanto al metodo sintetico-comparativo, l’avviso è adeguatamente motivato ove riproduca il contenuto essenziale dell’atto parametro, con ciò assolvendo all’onere di allegazione.

Il quarto motivo, che deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è rigettato: il giudice del merito ha fondato il proprio accertamento su prove offerte dall’Amministrazione, senza invertire gli oneri probatori. Il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di lite e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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