Contributi consorziali di bonifica e giudicato esterno: il beneficio fondiario va provato per ciascuna annualità (Cass. civ. Sez. 5 n. 14806 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento giudiziale dell’insussistenza del beneficio fondiario specifico e diretto per una determinata annualità contributiva non è suscettibile di applicazione ultrattiva, potendo l’elemento del beneficio variare in relazione ai diversi periodi d’imposta. In materia di contributi consorziali di bonifica, il piano delle attività di bonifica previsto dalla disciplina regionale non costituisce atto diverso dal previgente piano generale di bonifica, sicché la sua eventuale mancata approvazione non esonera l’ente impositore dall’onere di provare la sussistenza del beneficio, onere che permane in capo al Consorzio. Il giudicato esterno sulla insussistenza di un piano generale di bonifica per un dato anno non può vincolare la valutazione relativa ad annualità diverse, in cui risulti adottato un piano di classifica, atteso che il rapporto tra i due atti si pone sul piano della prova e del relativo riparto.
Il Fatto
Una società agricola impugnava una cartella di pagamento notificata a seguito dell’iscrizione a ruolo dei contributi consorziali di bonifica dovuti per gli anni 2013 e 2014. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dall’agente della riscossione, riformava parzialmente la decisione, escludendo la debenza del contributo per il solo anno 2013 per difetto di approvazione del piano delle attività di bonifica, ma confermandola per il 2014. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la società contribuente, con sei motivi, sia il Consorzio di bonifica, con ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dall’agente della riscossione, rilevando che sulla tempestività del ricorso introduttivo si era formato il giudicato interno, non essendo stato impugnato l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse errato nel ritenere il Consorzio, e non l’agente della riscossione, il legittimato passivo rispetto alle contestazioni riguardanti il fondamento della pretesa impositiva. Il riferimento è al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, che qualifica la chiamata dell’ente impositore in termini di litis denuntiatio.
Nel rigettare il secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l’agente della riscossione può farsi assistere da avvocati del libero foro nei giudizi tributari, non ostandovi l’art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In relazione al terzo motivo, concernente l’efficacia del giudicato esterno formatosi per l’annualità 2012, la Corte ha affermato che l’accertamento dell’insussistenza del beneficio fondiario per un determinato periodo non può avere portata ultrattiva. La mancata approvazione di un piano generale di bonifica in un anno non vincola la valutazione per annualità diverse, in cui il rapporto tra piano generale e piano di classifica si pone sul piano dell’onere probatorio, gravando sull’ente impositore la prova del beneficio in assenza del piano generale.
La Corte ha infine accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo, rilevando che la disciplina transitoria della legge regionale toscana n. 79 del 2012, e in particolare l’art. 33-bis, consentiva l’emissione dei ruoli per il 2013 sulla base dei piani di classifica vigenti. Il piano delle attività di bonifica, inoltre, non è atto diverso dal piano generale, come già chiarito da precedenti pronunce. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso originario della contribuente.
Nota della Redazione
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