Travisamento della prova e omesso esame del fatto decisivo (Cass. civ. Sez. V n. 20619 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza per vizi di fatto, il travisamento del contenuto oggettivo della prova — che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto — trova il suo istituzionale rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove ne ricorrano i presupposti. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ne consegue che è ammissibile, e non è riservato alla revocazione, il motivo con cui si denunci l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo, non essendo configurabile l’errore revocatorio quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di pronuncia.
Il Fatto
La società di riscossione notificava al contribuente, nell’agosto 2008, una cartella di pagamento relativa a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva per l’anno 2003. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica della cartella, eseguita mediante deposito presso la casa comunale in assenza di persone, senza la comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo raccomandata.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo la notifica regolare e la cartella divenuta definitiva. La Commissione tributaria regionale della Toscana riformava la decisione, sul presupposto dell’efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 e del mancato invio della raccomandata di avviso del deposito. La società di riscossione e l’Agenzia delle Entrate proponevano distinti ricorsi per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’ADER muove dall’assunto che la CTR abbia travisato le prove in atti, dalle quali sarebbe emerso l’invio della raccomandata A.R. Il contribuente eccepiva l’inammissibilità della doglianza, qualificandola come errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. anziché come vizio di cassazione.
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012. Il vizio attiene alla motivazione solo quando questa è materialmente mancante, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da perplessità obiettivamente incomprensibile; resta esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. Fuori da tali ipotesi è censurabile il solo omesso esame di un fatto storico controverso, allegato e discusso, la cui considerazione avrebbe determinato una decisione diversa.
Quanto alla revocazione, l’errore di fatto postula una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che attiene all’accertamento di specifici dati empirici esterni al processo. Esso presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto e richiede che il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato: è escluso l’errore revocatorio quando la dedotta erronea percezione degli atti abbia formato oggetto di discussione e di apprezzamento.
Il collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che hanno risolto il tema del travisamento della prova: se la svista concerne il fatto probatorio in sé, il rimedio è la revocazione; se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, il vizio va dedotto ex art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ.
Calati i principi nel caso concreto, il motivo è ammissibile e fondato. La doglianza investe l’omesso esame di un fatto — l’invio della raccomandata di avviso del deposito — e non una prova; il fatto era controverso, essendo stato dedotto dal contribuente come motivo di appello, e insieme decisivo, potendo condurre a un diverso esito. Il ricorso dell’ADER va dunque accolto con cassazione e rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è invece infondato. In caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di norma processuale, fin quando la validità degli atti disciplinati è sub iudice il rapporto processuale non è esaurito: la conformità dell’atto va valutata secondo la norma risultante dalla pronuncia, a prescindere dal tempo in cui fu compiuto. La CTR ha quindi correttamente applicato l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 nel testo derivante dalla Corte cost. n. 258/2012 alla notifica del 2008.
Nota della Redazione
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